Le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate a favore degli autotrasportatori nel 2022 registrano un aumento rispetto a quelle fissate lo scorso anno. È quanto si evince dal comunicato stampa del MEF n. 125 dello scorso 28 giugno 2022 n. 125, in cui si precisa che tali misure sono stabilite sulla base delle risorse disponibili.
Pertanto, la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa di autotrasporti merci per c/terzi, per il periodo d’imposta 2021, è fissata nella misura di 55 euro, a fronte dei precedenti 48 euro.
Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, la deduzione forfetaria è pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale (35% di 55 euro).
Nel comunicato viene precisato, infine, che la deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi.
A riguardo l’Agenzia delle Entrate ha reso noto, con comunicato stampa del 28 giugno 2022, le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi con riferimento alle predette deduzioni forfetarie.
Ne deriva che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (art. 66, comma 5, primo periodo, TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2022 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.
I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.