Lo avevamo chiesto come CNA Ristorazione all’ultima riunione del Tavolo Ristorazione del 22 giugno al MISE, quello di aiutare in maniera sostanziale le imprese della ristorazione e di tutta la filiera diretta e indiretta, che prima causa covid hanno visto ridurre tempi di lavoro e fatturato e ora con l’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia, non riescono a recuperare quanto perso e a pagare le somme iscritte a ruolo.
DECRETO AIUTI – LA DILAZIONE IN 72 RATE RICONOSCIUTA PER OBIETTIVA DIFFICOLTA’ ECONOMICA PASSA A 120 MILA EURO
La legge di conversione del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) introduce modifiche alla disciplina relativa alla rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo (art. 15-bis).
Pertanto, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 16 luglio 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 91/2022) viene innalzato da 60.000 a 120.000 euro l’importo di ogni singola istanza in relazione alla quale il contribuente può richiedere la dilazione senza dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
A riguardo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto, con comunicato stampa (cfr. Comunicato Ag. Entr. Riscossione 18 luglio 2022, allegato alla presente), che sono stati pubblicati i nuovi modelli per presentare istanza semplificata di rateizzazione fino a 120 mila euro, senza necessità di documentazione aggiuntiva, e, nei prossimi giorni sarà disponibile anche l’adeguamento del servizio per richiedere la dilazione semplificata fino a 120 mila direttamente online. Il servizio consente di presentare, in completa autonomia, la richiesta di dilazione ricevendo in automatico via email un piano di pagamento fino a 72 rate, senza necessità di allegare ulteriore documentazione. Nello stesso comunicato sono ricordate le disposizioni di maggior favore in materia di decadenza delle rateizzazioni, emanate in ragione dell’emergenza sanitaria.
Novità anche per i termini di decadenza dai piani di rateizzazione accordati.
La legge di conversione n. 91/2022 ha disposto, infatti, che, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, invece delle cinque precedentemente previste.
In caso di decadenza, il debito non potrà essere nuovamente rateizzato.
La decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per altre cartelle o avvisi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
comunicato Agenzia delle Entrate: cs-rate-semplificate-lug-22
I contribuenti che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà possono ottenere la dilazione di cartelle di pagamento, per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a 120.000 euro, semplicemente dichiarando la propria temporanea situazione di difficoltà economica, senza necessità di documentarla.
Lo prevede l’art. 15-bis introdotto in sede di conversione nella legge n. 91/2022 del Decreto Aiuti n. 50/2022, 91-2022-L-Decreto-Aiuti-DL-50-2022, che, al fine di consentire a imprese, professionisti e altri contribuenti di sopperire a esigenze di liquidità anche temporanee, modifica l’articolo 19 del DPR n. 602/1973, concernente la disciplina generale della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Viene inoltre previsto che, il contribuente decade dal beneficio del piano di rateizzazione, in caso di mancato pagamento di 8 rate (in luogo delle vigenti 5 rate) anche non consecutive. In questo situazione il carico non può essere nuovamente rateizzato.
In particolare, in caso di mancato pagamento del numero di rate sopra indicato,
nel corso del periodo di rateazione:
- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione
- l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto diventa immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione,
- il carico non può essere nuovamente rateizzato (mentre ad oggi può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate).
La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di entrate in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le nuove disposizioni.
Come fare per richiedere la rateizzazione delle cartelle di pagamento
Con la modifica introdotta dal DL Aiuti in sede di conversione in legge, ora per somme iscritte a ruolo di importo uguale o inferiore a 120 mila euro, i contribuenti potranno ottenere la rateizzazione:
- direttamente on-line tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata*;
- compilando il modello R1 da inviare via pec agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso.
-
Sarà sufficiente dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà senza aggiungere alcuna documentazione.
In questo caso, il contribuente potrà accedere al piano ordinario di dilazione che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.
TESTO DELL’EMENDAMENTO PRESENTATO DALLA CNA
CAMERA DEI DEPUTATI
AC 3653
Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali
Emendamento
Dopo l’articolo 26, inserire il seguente:
«Articolo 26-bis.
(Riconoscimento della difficoltà ad adempiere per le imprese colpite dal Covid-19 per l’accesso alla rateizzazione delle cartelle esattoriali in 120 rate mensili)
1.Per tutti i soggetti che hanno chiesto ed ottenuto un contributo a fondo perduto negli anni 2020 e 2021 legato all’emergenza sanitaria COVID-19, si intende comprovata la grave situazione di difficoltà per accedere alla rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo in centoventi rate mensili di cui all’articolo 19, comma 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, senza la necessità di dimostrare le condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1-quinques.
- La disposizione di cui al comma precedente si rende applicabile per le iscrizioni a ruolo notificate tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022.».
RICONOSCIMENTO DELLA DIFFICOLTÀ AD ADEMPIERE PER IMPRESE COLPITE DAL COVID-19 FINALIZZATA ALLA RETEIZZAZIONE DEI RUOLI IN 120 RATE
Motivazione
L’emendamento ha l’obiettivo di riconoscere in re ipsa a tutti i soggetti colpiti gravemente dall’emergenza sanitaria COVID -19, la situazione di difficoltà ad adempiere legata alla congiuntura economica che consente di avere – di diritto – la possibilità di rateizzare i debiti iscritti a ruolo in 120 rate mensili. Ipotesi già prevista dall’articolo 19 del DPR 602/1973 per tutti i soggetti colpiti gravemente dalla congiuntura economica.
Si ritiene, infatti, che tutti coloro che hanno avuto accesso ad uno o più contributi a fondo perduto legati all’emergenza sanitaria COVID, hanno dimostrato con l’accesso stesso al contributo di aver subito una pesante riduzione di ricavi e di reddito in conseguenza dell’emergenza sanitaria, la quale li pone in una situazione di difficoltà ad adempiere
L’emendamento non necessita di copertura finanziaria, dal momento che mette in condizione molti soggetti di effettuare versamenti di debiti iscritti a ruolo che altrimenti non avrebbero mai potuto effettuare.