L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la circolazione dei crediti d’imposta che nascono a seguito dell’esercizio delle opzioni ha natura diversa e specifica rispetto alle regole generali sulla circolazione dei crediti.
In tema di Bonus edilizi, infatti, il credito d’imposta, che assume tale natura partendo da una detrazione, nasce seguendo le tassative regole previste dalla norma di riferimento che costituiscono, quindi, una deroga a quelle di carattere generale.
Nel caso dell’interpello in commento, l’impresa istante aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate se, in caso di cessione o trasferimento di un ramo d’azienda, il credito da Superbonus (ma nulla cambia se si fosse trattato di altra detrazione edilizia) da essa acquistato in qualità di prima acquirente potesse trasferirsi in capo al cessionario o affittuario del ramo d’azienda.
La risposta è stata negativa in quanto conclusioni contrarie avrebbero comportato un “mutamento” della titolarità del credito, elemento non compatibile stante il divieto di cessioni successive alla prima (salvo che a favore di soggetti “vigilati”).
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che le disposizioni sulla cessione dei crediti da detrazioni edilizie derogano non solo alla disciplina generale sulla cessione dei crediti, ma anche alla previsione della cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo, nonché alle disposizioni della cessione dei crediti d’imposta oggetto di rimborso.
Ha anche specificato che restano comunque fermi i chiarimenti da essa stessa forniti in un recente documento di prassi (Risp. n. 218/E del 16/02/2023) che riguardava una fusione per incorporazione con trasferimento dei crediti da bonus edilizi, che risultano nel cassetto fiscale dell’incorporata, in capo all’incorporante. L’operazione di fusione integra, sia da un punto di vista civilistico che fiscale, una successione a titolo universale della società risultante dalla fusione o dell’incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società fusa o incorporata.
Riferimenti: Agenzia delle Entrate, risposta del 1/03/2023, n. 234/E