Approvato il Regolamento per il funzionamento del Fondo AGRICAT per la copertura dei danni catastrofali alle produzioni agricole causati da eventi climatici come alluvioni, gelo o brina, e siccità.
Con Decreto Ministeriale n. 193990 del 2023 il Masaf ha approvato il Regolamento n. 2115/2021 art. 69, lett. F, e 76 per il funzionamento del fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali alle produzioni agricole causati da eventi climatici come alluvioni, gelo o brina e siccità.
Vediamo di seguito alcuni aspetti operativi del Fondo.
Questo strumento si aggiunge e completa gli altri già presenti nel piano strategico della PAC 2023-2027 per gestire il rischio nelle imprese agricole. Il fondo avrà una dotazione di circa 350 milioni di euro all’anno tra fondi comunitari e nazionali e sarà utilizzato per risarcire le imprese agricole che subiranno danni alle produzioni a seguito di eventi climatici di carattere catastrofale nel corso dell’anno.
Inoltre, è stata adottata la prima circolare esplicativa che fornirà istruzioni operative alle imprese che hanno subito un danno da eventi catastrofali per presentare domanda di accesso alle compensazioni del fondo. Con l’avvio del fondo AgriCat, le imprese agricole dispongono di un altro degli strumenti necessari per gestire i rischi aziendali e affrontare la criticità del settore, con maggior serenità.
Gli scopi del fondo:
- favorire un approccio integrato alla gestione del rischio ampliando il ventaglio di strumenti a disposizione delle imprese per la tutela delle produzioni agricole contro gli eventi meteoclimatici di natura catastrofale (alluvione, gelo o brina, siccità);
- aumentare il grado di resilienza e la capacità di risposta delle aziende agricole ai cambiamenti climatici, incrementare il numero di imprese agricole aderenti a programmi di gestione del rischio e favorire il riequilibrio territoriale e settoriale del sostegno pubblico.
Ambito operativo del fondo
Il Fondo mutualistico opera a copertura dei danni provocati da avversità catastrofali alle produzioni agricole vegetali sull’intero territorio nazionale, nel periodo che intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Tale copertura è applicata, per ciascun agricoltore che presenta una domanda unica nell’anno di interesse, con riferimento alla presenza di colture su terra, dichiarate nel Piano di coltivazione ai sensi dell’art. 4 co. 3 del D.m. Masaf n. 99707 del 2021.
Destinatari degli indennizzi
Ciascun agricoltore aderente, al fine di accedere all’indennizzo del Fondo, deve essere “agricoltore partecipante” in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- essere stato beneficiario di pagamenti diretti della PAC 2023-2027, riferiti all’anno di adesione al Fondo;
- essere agricoltore in attività ai sensi dell’art. 4, par. 5 del Reg. UE n. 2021/2115;
- essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile iscritto nel registro delle imprese;
- essere titolare di un Fascicolo Aziendale aggiornato, nel quale sono descritti il piano di coltivazione e le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto di copertura del Fondo.
Denuncia di sinistro
La denuncia di sinistro è presentata dall’agricoltore tramite le apposite funzionalità rese disponibili dal Fondo in ambito SIAN.
Ai fini della presentazione della denuncia di sinistro è necessario che l’Organismo Pagatore competente alla ricezione della domanda unica abbia correttamente sincronizzato i dati del fascicolo aziendale nei sistemi di Agea Coordinamento.
La denuncia di sinistro dovrà pervenire al Soggetto gestore da parte dell’agricoltore aderente nei termini stabiliti dalla circolare di cui all’articolo 6, distinti per avversità, pena la decadenza del diritto all’indennizzo.
La produzione media annua, identificata in termini monetari (valore) al fine di esprimere un dato di sintesi delle rese delle diverse tipologie di vegetali coltivati dalle aziende, è determinata tramite l’utilizzo di “Indici di valore” approvati in seno al PGRA della campagna di riferimento, e costituisce la base per il calcolo degli indennizzi in caso di danni.
Manifestazione di interesse
Nell’attesa dell’entrata a regime del portale istituzionale e dei servizi informatici connessi, ciascun agricoltore interessato ai pagamenti diretti della PAC per la campagna 2023, nel caso si sia verificato un danno provocato da avversità catastrofali, può darne comunicazione utilizzando il fac-simile del modello per la “Manifestazione di interesse alla presentazione della Denuncia di sinistro – PGRA 2023”.
L’agricoltore, titolare di un Fascicolo Aziendale, deve avere aggiornato preventivamente il piano di coltivazione in modalità grafica presso l’Organismo pagatore competente per la tenuta del Fascicolo; nel piano devono essere individuate le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto di copertura del Fondo interessate dalla Manifestazione di Interesse.
La manifestazione di interesse dovrà essere obbligatoriamente perfezionata con la presentazione di una denuncia di sinistro secondo le procedure informatiche che saranno rese disponibili dal Fondo AgriCat nel SIAN. Il mancato perfezionamento entro il termine di 30 giorni dal momento in cui le procedure di presentazione della denuncia di sinistro saranno operative comporterà la decadenza automatica della manifestazione di interesse.
Superfici e prodotti oggetto di indennizzo
Le superfici soggette alla valutazione di ammissibilità degli indennizzi a seguito di denuncia di sinistro:
- sono individuate nella sezione “PIANO DI COLTIVAZIONE” della scheda fascicolo (D.m. n. 162 del 2015, art. 3, co. 2, let. b, e D.m. 1° marzo 2021, art. 4, co. 3) utilizzata per la presentazione della domanda unica;
- ricadono in aree interessate dall’evento catastrofale rilevato. L’esistenza del nesso di causalità tra evento e danno è riconosciuta secondo le procedure di cui all’articolo 8.
Sono soggetti alla valutazione di ammissibilità degli indennizzi, anche i prodotti di cui all’allegato 2 del PGRA, dichiarati in un piano di coltivazione grafico aggiornato a partire dal 1° gennaio dell’anno di domanda, coerentemente con la realtà colturale.
La presentazione di richieste di revisione dell’uso del suolo aziendale delle superfici oggetto di denuncia di sinistro, successive alla denuncia stessa, e con decorrenza retroattiva che include un periodo interessato dal sinistro, comporta l’esclusione automatica dal riconoscimento degli indennizzi.
La verifica del nesso di causalità
Al fine del riconoscimento formale del verificarsi di un evento catastrofale, il Fondo individua le aree colpite sulla base delle mappe elaborate attraverso gli indicatori agrometeorologici di cui all’articolo 6, distinti per avversità.
Nei casi di copertura del Fondo in abbinamento a polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi catastrofali secondo le combinazioni di cui al PGRA, la verifica dell’esistenza del nesso di causalità tra evento e danno e la determinazione della relativa quantificazione è svolta tramite la procedura di cui al medesimo PGRA.
Nei casi di copertura in carico al solo Fondo, la verifica dell’esistenza del nesso di causalità tra evento e danno e la quantificazione del danno è svolta con rilievi campionari su base areale secondo le procedure di cui all’articolo 9.
L’indennizzo del danno è sempre subordinato alla verifica dell’esistenza del nesso di causalità tra evento e danno.
Per saperne di più leggi i documenti integrali: Regolamento AgriCat; Circolare n. 1, del 6 aprile 2023; D.m. n. 193990 del 5 aprile 2023.