Con un interpello, il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che i registri di carico e scarico dei rifiuti possono essere conservati esclusivamente nei luoghi previsti dal Testo Unico Ambientale, cioè:
- impianti di produzione;
- impianti di stoccaggio;
- impianti di recupero e/o smaltimento;
- sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto;
- sede operativa dei commercianti e degli intermediari.
La conservazione presso qualunque altro luogo come, ad esempio, presso un consulente, si configura come una forma di tenuta incompleta del registro alla quale si applica la relativa sanzione.
Anche se non espressamente richiamato nell’interpello, continuano ad applicarsi le altre forme di tenuta espressamente previste nel Testo Unico Ambientale come, ad esempio, la tenuta, a determinate condizioni, presso le Associazioni di Categoria.