In continuità con quanto avvenuto annualmente dal 2020, anche per il presente anno d’imposta è disposto un intervento diretto ad ampliare il tetto dei cd. fringe benefit (art. 51, c. 3, Tuir).
L’ampliamento ricalca quello introdotto, a fine anno, per l’anno d’imposta 2022, consistente nei seguenti due elementi: a) innalzamento da 258,23 a 3.000,00 euro del limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato del valore complessivo dei beni e dei servizi percepiti nell’anno; b) inclusione, in tale soglia di esenzione, delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Diversamente dall’anno scorso, l’agevolazione non opera per tutti i dipendenti e percettori di redditi assimilati a lavoro dipendente, ma esclusivamente per coloro che, nel 2023, risultino avere figli fiscalmente a carico. La norma specifica che, per gli altri contribuenti, continua a trovare applicazione la disciplina ordinaria (art. 51, c. 3, Tuir).
A carico dei datori di lavoro, è previsto un onere di comunicazione – relativo alla norma e all’attuazione della stessa – solo verso le rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti in azienda.
L’applicazione della disciplina agevolativa da parte del datore di lavoro, inoltre, non opera in via automatica, ma è subordinata all’effettuazione, da parte del lavoratore dipendente, di una comunicazione con cui dichiara di avervi diritto e con cui comunica al datore di lavoro/sostituto di imposta il codice fiscale dei figli.