Decreto #IoRestoaCasa, CNA risponde alle domande più frequenti sulle misure adottate dal Governo.
ZONE INTERESSATE DAI PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO
- Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale?
No, per effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono efficaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile. Non sono più previste zone rosse.
SPOSTAMENTI
- Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?
Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.
È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.
- Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.
- Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?
In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.
- Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
- Come si devono comportare i transfrontalieri?
I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo (vedi faq precedente).
- Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
- È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?
Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.
- Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Si, ma solo in caso di stretta necessità (es. per sostituire lampadina fulminata), rientranti nelle categorie espressamente previste dal dpcm 11 marzo 2020 (si veda la voce commercio di cui sotto).
- È possibile uscire per gettare i rifiuti?
Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni Comune.
- È possibile raggiungere la propria casa di vacanza, in assenza di residenza o domicilio?
No.
- Quanti passeggeri possono viaggiare in automobile? Si può andare in due in moto?
Le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro. Non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro. Questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi.
LAVORI DI RIPARAZIONE SVOLTI IN CASA E CANTIERI
- Lo svolgimento di lavori urgenti di riparazione nella casa in cui si dimora, rientrano tra le attività assoggettate a sospensione ai sensi del DPCM dell’11 marzo 2020?
Le attività edili e artigianali non sono fra quelle sospese dal DPCM dell’11 marzo 2020 quindi tali prestazioni lavorative possono essere svolte qualora siano da considerarsi indispensabili e non prorogabili.
- I cantieri rimangono aperti?
Sì. Il Dpcm 11 marzo 2020, così come i precedenti, non ha disposto la chiusura dei cantieri. Non esiste, pertanto, alcuna limitazione alle attività lavorative che si svolgono nei cantieri. Le imprese appaltatrici sono tenute ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, individuati in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali; particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti contagio con riferimento alle attività di cantiere che si svolgono al chiuso. Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, la distanza interpersonale di un metro, quale principale misura di contenimento della diffusione della malattia, le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale. Al riguardo, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi. Le stazioni appaltanti sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopra indicate.
I lavoratori impiegati nei cantieri, non potendo usufruire, per ovvie ragioni, del lavoro agile, quale modalità ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa, sono sempre autorizzati allo spostamento dalla propria residenza/domicilio alla sede di cantiere e viceversa, anche quando la sede di cantiere sia situata presso una regione diversa da quella di residenza/domicilio. A questo ultimo proposito, si evidenzia che le disposizioni di cui al dpcm 9 marzo 2020 hanno reso inefficace ogni diversa disposizione, contenuta anche in provvedimenti contingibili ed urgenti, che impediva lo spostamento dei dipendenti dalla propria residenza/domicilio alla sede di cantiere, ai fini della c.d. quarantena. Ciò posto, nell’ipotesi in cui un lavoratore impiegato in un cantiere, rientrato nel luogo di propria residenza/domicilio per la fruizione di un periodo di congedo o riposo, decida di non tornare presso la sede di cantiere senza che sussista alcun impedimento di carattere sanitario, debitamente certificato, tale decisione dovrà considerarsi quale autonoma scelta del lavoratore che, seppur dettata da comprensibile preoccupazione per il pericolo di contagio, sarà valutata dall’impresa appaltatrice alla luce delle disposizioni contrattuali.
COMMERCIO
- Per quanto concerne il commercio, chi prosegue la propria attività?
Le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sono autorizzate a proseguire la propria attività, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato che nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, a condizione che sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
- Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati?
Sì. Le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e i mercati sono chiusi nelle giornate festive e prefestive, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle giornate festive e prefestive limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari.
- Quali attività sono specificamente ricomprese in quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità?
L’ultimo DPCM, nel raccomandare la distanza di sicurezza interpersonale pari ad un metro, oltre a consentire l’apertura di farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie, menziona espressamente:
- ipermercati;
- supermercati;
- discount di alimentari
- minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- commercio al dettaglio di prodotti surgelati,
- commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco 47.2),
- commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco 47.4);
- commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;
- commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- farmacie;
- commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
- commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
- commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
- commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
- commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
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- E tutte le altre attività commerciali al dettaglio, diverse da quelle sopra indicate, come debbono comportarsi?
Le attività commerciali al dettaglio, diverse da quelle indicate alla risposta precedente, sono sospese fino al 25 marzo 2020.
- I mercati, invece, devono restare chiusi?
Sì, è disposta la chiusura dei mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta. Fanno eccezione soltanto le attività dirette alla vendita di soli beni alimentari.
TRASPORTI
- Sono previste limitazioni per il transito delle merci?
No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
- I corrieri merci possono circolare?
Sì, possono circolare.
- Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?
No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.
- Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?
No. Non esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea. Il servizio taxi e di ncc non ha alcuna limitazione in quanto l’attività svolta è considerata esigenza lavorativa.
- Carta di qualificazione del conducente e formazione: cambierà qualcosa rispetto agli adempimenti in scadenza?
Sì, le carte di qualificazione del conducente e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020.
- Le autoscuole rimangono aperte?
Le autoscuole, come tutti gli enti e le società di formazione, devono sospendere le proprie attività fino al 3 aprile.
- La programmazione dei servizi automobilistici interregionali potrà subire delle modifiche?
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Ministero della Salute possono disporre la riduzione o la soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo.
LAVORI IN OFFICINA
- Sono il proprietario di un’officina meccanica per autoveicoli e motocicli. Posso continuare a svolgere la mia attività? Dove posso acquistare pezzi di ricambio?
Sì, le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) possono continuare a svolgere la loro attività in quanto considerate essenziali alle esigenze della collettività. Allo stesso modo sono autorizzate le attività connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio. Tuttavia, al fine di evitare il contagio, l’attività deve essere svolta con le seguenti precauzioni:
- a) limitare il contatto con i clienti e adottare le necessarie precauzioni sanitarie (rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione);
- b) favorire, ove possibile, l’attività di vendita per corrispondenza e via internet di parti e accessori di ricambio.
- Le concessionarie di automobili rimangono aperte?
No, rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è sospesa.
SERVIZI DI RISTORAZIONE
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione?
Sì, i servizi di ristorazione svolti ad esempio da bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie debbono sospendere tali attività fino al 25 marzo 2020, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, in grado di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Si potranno tuttavia effettuare consegne a domicilio di cibi e bevande?
Sì, nonostante la chiusura al pubblico, l’attività può esercitare il servizio di ristorazione attraverso la consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
- Sussistono eccezioni alle predette sospensioni e limitazioni?
Sì: restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali, garantendo, in ogni caso, la distanza interpersonale di un metro.
SERVIZI ALLA PERSONA E BENESSERE
- Centri estetici, parrucchieri e barbieri possono continuare a svolgere la propria attività?
No, nemmeno su prenotazione. Le attività inerenti i servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti, sono sospese fino al 25 marzo 2020. I centri benessere restano chiusi fino al 3 aprile. È quindi il caso di ricordare ai consumatori i pericoli in cui si può incorrere nel rivolgersi ad operatori irregolari ovvero a centri non autorizzati, i quali sfuggono ad una qualsiasi forma di vigilanza e controllo.
- Sussistono eccezioni alle predette sospensioni e limitazioni?
Non si applica la chiusura obbligatoria per le seguenti attività: lavanderia e pulitura di articoli e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie e tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse.
- I rapporti di lavoro con colf, badanti e baby-sitter rientrano nella sospensione delle attività inerenti i servizi alle persone?
No. Tali prestazioni lavorative non rientrano tra i servizi alla persona, oggetto di sospensione.
- Le erboristerie rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è stata sospesa a seguito dell’adozione del Dpcm dell’11 marzo 2020?
No, pertanto possono restare aperte. L’attività di erboristeria è da ritenersi assimilabile a quella del commercio di prodotti per l’igiene personale ovvero di generi alimentari.
- Sono un venditore di prodotti e alimenti per animali domestici. Posso continuare a svolgere la mia attività?
Sì, è consentita la prosecuzione dello svolgimento dell’attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di piccoli animali da compagnia e di prodotti e alimenti per animali da compagnia.
TURISMO
- Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?
Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio.
Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l’aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.
- Gli alberghi, i bed and breakfast e le altre strutture ricettive devono restare chiusi?
No, non è prevista la sospensione delle attività delle strutture turistico-ricettive di alcun tipo. Alberghi, bed and breakfast, agriturismi, case vacanze e affittacamere possono quindi proseguire regolarmente la propria attività.
- Come si svolge il servizio di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande all’interno degli alberghi e delle altre strutture ricettive?
I bar e i ristoranti all’interno degli alberghi e delle strutture ricettive possono continuare a svolgere la propria attività esclusivamente in favore degli ospiti di dette strutture e nel rispetto delle precauzioni di sicurezza vigenti.
- Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?
Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.
AGRICOLTURA
- Sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e di prodotti agroalimentari e della pesca?
No, non sono previste limitazioni.
- Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?
No, non sono previste limitazioni. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, restano comunque garantite le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PROFESSIONALI
- Quali raccomandazioni debbono seguire le attività produttive e le attività professionali?
Vengono disposte alcune raccomandazioni, quali:
- il massimo ricorso al lavoro agile, compatibilmente al tipo di attività svolto (vedi la voce successiva);
- l’incentivazione di ferie e congedi retribuiti, nonché di altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- la sospensione delle attività nei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- l’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;
- la sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive, la massima limitazione degli spostamenti all’interno dei siti e il contingentamento di accesso agli spazi comuni.
- Gli studi privati devono restare chiusi?
No, non è prevista in generale la chiusura delle attività produttive o professionali.
- Sono incluse nella sospensione le attività dei call center?
No.
- Società di spedizioni e agenzie di operazioni doganali chiudono?
Un’azienda che consegna pacchi e fa logistica chiude, non essendo un’attività produttiva? No, non è prevista la chiusura per questo tipo di attività.
- Le agenzie immobiliari sono da considerare servizio necessario?
Le agenzie immobiliari non sono un servizio essenziale e devono quindi sospendere le proprie attività fino al 25 marzo.
- Sono consentite anche attività collegate a quelle essenziali? (Per esempio, un commercialista esterno che lavora per una ditta di trasporti)
Le attività professionali non sono soggette alla sospensione. Di conseguenza, un commercialista può lavorare per una società di trasporti come per qualsiasi altro cliente.
LAVORO AGILE
- La modalità di “lavoro agile” (o lavoro a distanza) può essere applicata dal datore di lavoro privato a tutti i lavoratori?
Sì. Sono previste modalità semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile e non ci sono limiti, considerato che anche la normativa vigente prima dello stato d’emergenza sanitaria non prevedeva una soglia massima di lavoratori in questa modalità.
- Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile di cui al DPCM 11 marzo 2020 è previsto fino alla fine dello Stato di emergenza oppure per il solo periodo di applicazione del DPCM 11 marzo 2020, e dunque fino al 25 marzo?
Lo svolgimento del lavoro in modalità agile è previsto fino al 25 marzo 2020, ossia per il periodo in cui è prevista l’applicazione delle misure straordinarie disposte dal DPCM 11 marzo 2020.
- Il datore di lavoro privato è tenuto a fornire a tutti i lavoratori la strumentazione necessaria a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile?
No. Se il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, il datore di lavoro privato è tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e gestionale per assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in modalità agile.
- Se non è possibile svolgere la prestazione in modalità agile, il datore di lavoro privato può, anche a prescindere da qualsiasi preventiva programmazione, disporre che i propri dipendenti usufruiscano delle ferie pregresse fino al 25 marzo?
Salvo eventuali attività indifferibili da rendere in presenza, il datore di lavoro privato può programmare l’utilizzo delle ferie riferite all’anno precedente entro il termine di godimento o di utilizzo stabilito dalla contrattazione collettiva.
- Quali misure alternative esistono per i lavoratori che non hanno disponibilità o possibilità di ferie e/o congedi?
Per i lavoratori del settore privato, il datore di lavoro potrà valutare la possibilità di riconoscere a tali lavoratori forme di flessibilità oraria o di modifica transitoria dell’articolazione dell’orario di lavoro limitatamente al periodo di durata dell’emergenza ovvero il ricorso ad altri strumenti di flessibilità comunemente previsti dalla contrattazione collettiva (ad. esempio banca ore) ovvero la concessione di permessi straordinari.
UFFICI E DIPENDENTI PUBBLICI
- Gli uffici pubblici rimangono aperti?
Sì, su tutto il territorio nazionale. L’attività amministrativa è svolta regolarmente. In ogni caso quasi tutti i servizi sono fruibili on line. È prevista comunque la sospensione delle attività didattiche e formative in presenza di scuole, nidi, musei, biblioteche.
Queste indicazioni riguardano le disposizioni varate dal Governo e saranno aggiornate in base all’evoluzione della normativa. A livello territoriale, regioni e comuni possono deliberare misure più restrittive.
Per qualsiasi dubbio o quesito scrivete a tfcovid19@cna.it .