Domande Pac per il 2017: doppia scadenza a maggio
Doppio termine di presentazione delle domande Pac, campagna 2017. Le istanze iniziali potranno essere presentate dal 15 maggio 2017 e quelle di modifica dal 31 maggio 2017. Le domande potranno essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio e, quindi, fino al 9 giugno 2017. In tal caso l’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda di assegnazione dei titoli è considerata irricevibile e all’agricoltore non viene assegnato alcun diritto all’aiuto E’ con la circolare del 17 febbraio 2017 n. 14300 che l’Agea detta le istruzioni per la domanda unica di pagamento campagna 2017. Le domande iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2017 saranno irricevibili. La domanda unica 2017 consente, infatti, la partecipazione al regime di pagamento di base, al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, al pagamento per i giovani agricoltori e al sostegno accoppiato facoltativo.
La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui l’agricoltore presenti domanda per la prima volta. Se, invece, il fascicolo aziendale risulta già costituito in una delle campagne precedenti, gli agricoltori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, propedeuticamente alla domanda, la documentazione aggiornata. I titoli di conduzione a supporto della consistenza territoriale aziendale devono essere presenti nel fascicolo aziendale al momento della sottoscrizione dichiarazioni rese dall’azienda agricola. Le superfici coltivate che ricadono su porzioni di particelle catastali attigue possono essere inserite nei fascicoli aziendali nel limite delle superfici effettivamente coltivate e non dichiarate da altro agricoltore con l’indicazione di «uso oggettivo». L’agricoltore deve, pertanto, dichiarare espressamente che tali superfici sono esclusivamente ed effettivamente da lui condotte ed è esonerato, per le sole superfici in questione, dall’obbligo di produrre il relativo titolo di conduzione.