Con il provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018 l’Agenzia delle entrate ha individuato gli ulteriori mezzi di pagamento che, a decorrere dal 1 luglio 2018, i titolari di partita IVA potranno utilizzare per vedersi riconosciuto il diritto alla detraibilità dell’IVA e alla deducibilità del costo relativo agli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali.
La necessità di chiarimenti in merito alle forme di pagamento dei carburanti nascono, lo ricordiamo, dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205 /2017) che, da un lato, ai fini della detraibilità dell’IVA (art. 1, comma 923) prevede la possibilità di utilizzare, oltre a carte di credito/debito e prepagate, anche “altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate” (es.: bonifico/RIBA). Si era quindi in attesa di sapere da parte dell’Agenzia quali fossero tali ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei per detrarre l’IVA. Dall’altro, ai fini della deducibilità del costo c’era un evidente disallineamento, posto che nella norma valida ai fini delle imposte sui redditi (art. 1, comma 922) manca ogni riferimento agli “altri mezzi di pagamento” previsti invece per l’IVA. Ci si domandava quindi se si fosse trattato semplicemente di una svista del legislatore.
Il provvedimento in oggetto scioglie tali dubbi precisando che sono valide sia ai fini della detraibilità IVA che ai fini della deducibilità del costo relativo all’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione le seguenti forme di pagamento:
- assegni bancari e postali (anche circolari)
- vaglia cambiari e postali
- pagamenti elettronici previsti all’5 del CAD. Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono riportati, a titolo esemplificativo, i seguenti mezzi di pagamento: addebito diretto (RID), bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
Il provvedimento precisa, infine, che tali forme di pagamento devono essere utilizzate, pena la perdita del diritto a detrarre l’IVA ed a dedurre il costo, anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avviene in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting”. Parimenti, restano validi i sistemi, comunque denominati, di carte ricaricabili o meno, di buoni purché la cessione/ricarica sia documentata da fattura elettronica e regolata con gli strumenti di pagamento indicati nel provvedimento in oggetto.
In ultima analisi, preme precisare che, sentita l’Agenzia delle entrate per le vie brevi, l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti ai fini IVA, come specificato al punto 1 del provvedimento, è limitato esclusivamente all’acquisto di “carburanti e lubrificanti per autotrazione”, mentre per le altre tipologie di spese indicate all’articolo 19-bis1, comma 1, let. d) del DPR 633/1972, ossia spese di custodia, manutenzione, riparazione ed impiego, compreso il transito stradale è possibile continuare ad utilizzare il contante senza vedersi pregiudicato il diritto alla detrazione IVA. Ai fini delle imposte dirette, invece, contrariamente a quanto sostenuto nella nostra lettera inviata all’Agenzia delle entrate, il provvedimento direttoriale, evitando di richiamare volutamente l’art. 164 del TUIR, estende l’obbligo di pagamenti tracciati a tutti i mezzi di trasporto e non solo a quelli contemplati nell’art. 164 del TUIR, come originariamente previsto dalla legge di bilancio.
Vengono in tal modo risolti buona parte dei dubbi che la Confederazione aveva sottoposto all’attenzione dei referenti dell’Agenzia delle entrate concernenti l’entrata in vigore dell’obbligo in esame. Si veda Notizia 6 marzo 2018.