Con Delibera 410 dell’11 settembre 2024, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ribadito che la procedura per l’affidamento diretto ex art. 50, co.1 lett. b) del vigente d.lgs. 36/2023, non costituisce procedura di gara e, conseguentemente, non abilita i soggetti non selezionati a contestare le determinazioni assunte dall’amministrazione.
Il principio era già stato precisato dall’Autorità nel recente documento del 30 luglio u.s. recante ‘Vademecum sugli affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture’ secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 503/2024.
La procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, ovvero la fissazione di criteri qualitativi, quantitativi e la richiesta di più preventivi a diversi operatori economici da parte delle amministrazioni, infatti, non trasforma la procedura in un confronto competitivo che, invece, alla luce dei principi che connotano il nuovo impianto normativo, costituisce strumento prezioso per le stazioni appaltanti per assicurare rapidamente beni, servizi e lavori alla collettività.