– Informazione sul luogo di produzione di un prodotto alimentare – A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento n.1169/2011 lo scorso 13 dicembre, l’indicazione dello stabilimento di produzione sulle confezioni dei prodotti alimentari non è più obbligatoria. Di fatto, quindi, il decreto legislativo italiano 109/92 è stato abrogato dalla norma europea. Tale misura ha suscitato reazioni decise in Italia: sono state lanciate diverse petizioni online, i grandi supermercati si sono schierati a favore dell’indicazione dello stabilimento e il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito un tavolo di lavoro con le parti interessate, su sollecitazione del Ministro per l’Agricoltura, Martina, con lo scopo di approfondire la questione e di sensibilizzare Bruxelles sul problema. Proprio in sede europea, l’europarlamentare veneta, Gardini (PPE), ha sottoposto alla CE un’interrogazione scritta sul tema, chiedendo di confermare la possibilità, prevista all’art.39 del Reg.1169/2011, per ogni Stato membro di definire l’obbligatorietà di questa tipologia di indicazione per tutelare la salute pubblica e prevenire casi di frode. In risposta all’On. Gardini, il Commissario per la Salute e la Sicurezza Alimentare, Andriukaitis, ha affermato che al par.1 del sopracitato articolo è prevista una lista esaustiva di giustificazioni che permettono agli Stati membri di reintrodurre l’obbligatorietà di ulteriori indicazioni. Il Commissario però specifica che la CE non considera le informazioni sull’origine o sulla provenienza come elementi per la tutela della salute pubblica e per la prevenzione delle frodi. Si rimanda al seguente link per consultare il testo dell’interrogazione dell’On. Gardini e la risposta del Commissario Andriukaitis.
– Quantità e capacità nominale dei prodotti preconfezionati – La Commissione Europea ha lanciato un’indagine sulla valutazione della normativa dell’UE sulla quantità e capacità nominale dei prodotti preconfezionati (rif. alle direttive 75/107/CEE, 76/211/CEE e 2007/45/CE), con lo scopo di capire come funzionano le norme nella pratica e di verificare i problemi che sorgono nell’applicazione delle disposizioni. L’indagine è disponibile in tutte le lingue. La versione in italiano è accessibile al seguente indirizzo internet. Una breve descrizione dello scopo del sondaggio è consultabile, invece, al seguente indirizzo internet. La scadenza per rispondere al questionario è fissata per il 7 aprile 2015.
– Etichettatura carni come ingrediente: approvata la risoluzione PE – Il Parlamento Europeo, riunito in sessione plenaria, ha approvato lo scorso 11 febbraio la risoluzione sull’ “Indicazione del Paese di origine nell’etichettatura per gli ingredienti a base di carne contenuti nei prodotti alimentari trasformati” con 460 voti a favore, 204 voti contrari e 33 astenuti. Con la risoluzione il Parlamento chiede alla Commissione Europea un contributo fattivo e delle proposte legislative che propongano l’indicazione di origine obbligatoria. L’informazione volontaria può indurre, infatti, secondo i deputati, in inganno i consumatori. Il Parlamento Europeo ritiene però fondamentale riconquistare la fiducia dei consumatori europei, attraverso regole più severe in materia di tracciabilità. Nel testo approvato, il Parlamento Europeo chiede infine, alla Commissione che si adotti un approccio equilibrato in vista della nuova legislazione in materia, in modo tale da consentire alle imprese europee di operare in modo redditizio e in condizioni accettabili.
– Pubblicazione in GUE – Si segnalano le seguenti pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale dell’UE:
L 28 – 04.02.2015
– Regolamento (UE) 2015/165 della Commissione, del 3 febbraio 2015, che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido lattico, Lecanicillium muscarium ceppo Ve6, chitosano cloridrato e Equisetum arvense L. in o su determinati prodotti.
C 38 – 04.02.2015
– Informazioni ai sensi dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
L 29 – 05.02.2015
– Regolamento di esecuzione (UE) 2015/170 della Commissione, del 4 febbraio 2015, che abroga il regolamento (CE) n. 1135/2009 che impone condizioni speciali per l’importazione di determinati prodotti originari della Cina o da essa provenienti.
L 31 – 06.02.2015
– Regolamento (UE) 2015/174 della Commissione, del 5 febbraio 2015, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
– Regolamento di esecuzione (UE) 2015/175 della Commissione, del 5 febbraio 2015, che stabilisce condizioni particolari applicabili all’importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall’India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine.
L 31 – 07.02.2015
– Regolamento (UE) 2015/186 della Commissione, del 6 febbraio 2015, che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, fluoro, piombo, mercurio, endosulfan e semi di Ambrosia.
L 33 – 10.02.2015
– Regolamento di esecuzione (UE) 2015/196 della Commissione, del 5 febbraio 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Toma Piemontese (DOP)].
– Regolamento di esecuzione (UE) 2015/197 della Commissione, del 5 febbraio 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aglio Bianco Polesano (DOP)].
– Regolamento di esecuzione (UE) 2015/198 della Commissione, del 6 febbraio 2015, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati e transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità.
– Decisione di esecuzione (UE) 2015/204 della Commissione, del 6 febbraio 2015, che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell’elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l’introduzione nell’Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzata, in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità [notificata con il numero C(2015) 554].
– Decisione di esecuzione (UE) 2015/205 della Commissione, del 6 febbraio 2015, che modifica la decisione 2006/415/CE per quanto riguarda le misure di protezione relative a un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Bulgaria [modificata con il numero C(2015) 699].
L 35 – 11.02.2015
– Regolamento (UE) 2015/210 della Commissione, del 10 febbraio 2015, recante modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.
L 36 – 12.02.2015
– Decisione di esecuzione (UE) 2015/216 della Commissione, del 10 febbraio 2015, che modifica la decisione 2000/572/CE per quanto riguarda il riferimento al sistema armonizzato (SA) nel modello di certificato per le preparazioni di carni e che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa a Israele nell’elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati [notificata con il numero C(2015) 438].
L 37 – 13.02.2015
– Decisione di esecuzione (UE) 2015/225 della Commissione, dell’11 febbraio 2015, che modifica gli allegati I e II della decisione 2009/861/CE recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione di latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria [notificata con il numero C(2015) 631].
L 39 – 14.02.2015
– Regolamento di esecuzione (UE) 2015/232 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva composti di rame.
– Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014).
L 41 – 17.02.2015
– Regolamento di esecuzione (UE) 2015/243 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità.
– Regolamento di esecuzione (UE) 2015/244 della Commissione, del 16 febbraio 2015, concernente l’autorizzazione del giallo di chinolina come additivo per mangimi per gli animali non destinati alla produzione di alimenti.
– Decisione di esecuzione (UE) 2015/250 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne da rinotracheite bovina infettiva dei Länder tedeschi Sassonia, Sassonia-Anhalt, Brandeburgo, Berlino e Meclemburgo-Pomerania Occidentale [notificata con il numero C(2015) 706].
– Decisione di esecuzione (UE) 2015/251 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2015) 710].
– Decisione di esecuzione (UE) 2015/252 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell’elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l’introduzione nell’Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzata, in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità [notificata con il numero C(2015) 714].
L 43 – 18.02.2015
– Direttiva (UE) 2015/254 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2015, che abroga la direttiva 93/5/CEE del Consiglio concernente l’assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell’esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari.
L 45 – 19.02.2015
– Regolamento di esecuzione (UE) 2015/264 della Commissione, del 18 febbraio 2015, concernente l’autorizzazione della neoesperidina diidrocalcone come additivo per mangimi destinati a ovini, pesci, cani, vitelli e talune categorie di suini.
– Decisione di esecuzione (UE) 2015/267 della Commissione, del 17 febbraio 2015, che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Giappone nell’elenco dei paesi terzi o delle loro parti dai quali è autorizzata l’importazione nell’Unione di determinati prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati [notificata con il numero C(2015) 738].
– Rettifica del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ( GU L 404 del 30.12.2006 ) (Versione rettificata in GU L 12 del 18.1.2007).
L 47 – 20.02.2015
– Regolamento di esecuzione (UE) 2015/271 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pecorino delle Balze Volterrane (DOP)].
L 49 – 20.02.2015
– Regolamento di esecuzione (UE) 2015/228 della Commissione, del 17 febbraio 2015, che sostituisce gli allegati da I a VII del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
L 52 – 24.02.2015
– Decisione di esecuzione (UE) 2015/261 della Commissione, del 6 febbraio 2015, che modifica le decisioni 2010/470/UE e 2010/471/UE per quanto riguarda le prescrizioni in materia di certificazione sanitaria per gli scambi e le importazioni nell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina [notificata con il numero C(2015) 548].
L 53 – 25.02.2015
– Regolamento di esecuzione (UE) 2015/291 della Commissione, del 19 febbraio 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Asparago bianco di Cimadolmo (IGP)].
L 55 – 26.02.2015
– Regolamento di esecuzione (UE) 2015/303 della Commissione, del 25 febbraio 2015, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 947/2014 e (UE) n. 948/2014 per quanto riguarda l’ultimo giorno per la presentazione delle domande di aiuto all’ammasso privato per il burro e il latte scremato in polvere.
L 56 – 27.02.2015
– Regolamento di esecuzione (UE) 2015/306 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva Isaria fumosorosea ceppo Apopka 97 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.
– Regolamento di esecuzione (UE) 2015/307 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva triclopir.
– Regolamento di esecuzione (UE) 2015/308 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato.
– Decisione di esecuzione (UE) 2015/315 della Commissione, del 25 febbraio 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Germania [notificata con il numero C(2015) 1004].