Con il DM 18/09/2002 sono state approvate le regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.
Il decreto regolamenta le strutture che erogano prestazioni:
- in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno;
- di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.
Per adeguarsi alle disposizioni del cosiddetto “Decreto Balduzzi” (D.L. n.158/2012 convertito con la L.n.189/2012) ai progressi tecnologici ed alle disposizioni del DPR 151/2011, che ha riclassificato le attività ricadenti nel campo d’applicazione delle norme antincendio, con il DM 19/03/2015 sono state definite nuove regole tecniche per queste due tipologie di strutture sanitarie sostituendo, rispettivamente, i titoli III e IV del DM 18/09/2002.
Queste disposizioni saranno in vigore dal 25/04/2015.
In riferimento al DPR 151/2011, le strutture sono riconducibili al punto 68 dell’allegato I del DPR, ed in particolare:
- 68.1 per le strutture del primo tipo, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre 25 posti letto;
- 68.2 per le strutture del secondo tipo eroganti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, sia soggette al DPR 151/2011 in quanto aventi una superfice maggiore di 500 mq, sia non soggette al DPR.
Per le strutture esistenti all’entrata in vigore del DM 18/09/2002 sono previsti diversi limiti temporali per l’adeguamento a queste nuove regole tecniche:
> Per le strutture di ricovero ospedaliero sono previste due diverse possibilità d’adeguamento, con limiti temporali entro i quali occorre aver attuato l’adeguamento:
- a specifici punti del nuovo titolo III del DM 18/09/2002, oppure;
- a lotti della struttura, individuati come percentuali della superficie in pianta della struttura;
> Per le strutture di assistenza specialistica ambulatoriale non è invece prevista questa doppia possibilità, ma solo limiti temporali entro i quali adeguarsi agli specifici punti del nuovo titolo IV del DM 18/09/2002.