Aumenti in arrivo per i percettori degli assegni di invalidità: con la prossima rata di novembre 2020 l’Inps provvederà a mettere in pagamento la maggiorazione sociale in favore dei soggetti titolari di pensione per invalido civile totale 100%, pensione per i sordi, pensione per i ciechi civili assoluti e dei titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984. Lo comunica l’Inps in una nota.
Invalidi over 18, aumento automatico
E’ stato esteso, con la sentenza della Corte Costituzionale (n. 152/2020) e il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, ai soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti a partire dai 18 anni di età un incremento fino a 651,51 euro per 13 mensilità (il cosiddetto “incremento al milione”), beneficio riconosciuto dalla legge n. 448/2001 per i soggetti con più di 60 anni di età. Si tratta, continua l’Inps, di un beneficio che interessa una platea piuttosto ampia di cittadini, per rendere attivo il quale, l’Istituto ha lavorato in questi mesi per accelerare le procedure di definizione dell’iter e la sua semplificazione. Per i soggetti invalidi al 100% titolari di prestazioni di invalidità civile e in possesso dei requisiti di legge, l’adeguamento sarà riconosciuto in automatico, con decorrenza dal 20 luglio 2020. Non si dovranno quindi presentare domande.
Domande in scadenza al 30 ottobre per le pensioni di inabilità
Per i soggetti titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984, invece, l’adeguamento sarà attribuito a seguito della domanda dell’interessato, presentata attraverso i patronati o i Caf. Per le domande presentate entro il 30 ottobre 2020 la decorrenza, in presenza dei requisiti di legge, sarà riconosciuta dal 1° agosto 2020. Negli altri casi, la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
I requisiti
Per avere diritto alla maggiorazione, comunica l’Inps, la legge prevede una soglia di reddito annuo personale pari a euro 8.469,63 (che sale a euro 14.447,42, cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato). Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad Irpef, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da Irpef, sia del titolare che del coniuge.
Al contrario, non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:
- il reddito della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- l’indennità di accompagnamento;
- l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000);
- i trattamenti di famiglia;
- l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
Patronato Epasa-Itaco a disposizione dei cittadini
Il Patronato Epasa- Itaco è a disposizione dei cittadini titolari di pensioni di inabilità il cui aumento è soggetto a domanda. Per trovare la sede più vicina è sufficiente consultare il sito e cliccare su “trova sede”. Gli operatori di Patronato sono a disposizione per inoltrare la richiesta all’Inps e ottenere gli aumenti.