Non c’è alcun nesso di causa ed effetto diretto tra la mancata o inadeguata previsione di assetti organizzativi per la prevenzione della crisi e la responsabilità degli amministratori con il proprio patrimonio personale. La mancata o inadeguata previsione di un assetto organizzativo teso a rilevare la crisi in via anticipata, non fa scattare automaticamente la responsabilità illimitata degli amministratori per le obbligazioni assunte dalla società. E’ quanto sottolinea il Dipartimento politiche fiscali della CNA in relazione ad alcune interpretazioni sulle nuove disposizioni introdotte al codice della crisi d’impresa entrate in vigore il 15 luglio scorso.
Tuttavia per avere un quadro interpretativo completo delle innovazioni apportate dal codice della crisi d’impresa, occorrerà attendere l’orientamento della giurisprudenza di merito e della Cassazione.
CNA ricorda che la responsabilità degli amministratori è regolata dagli articoli 2392 e 2476 del codice civile. In entrambi i casi la responsabilità è sempre legata alla generazione di danni economici e patrimoniali derivanti dal loro operato e non per il mero inadempimento di un vincolo normativo. E’ evidente che gli amministratori, avendo il mandato generale all’amministrazione della società sono tenuti al rispetto delle norme direttamente o indirettamente attinenti all’organizzazione, ma resta il fatto che la responsabilità degli amministratori con il proprio patrimonio personale è legata ai danni patrimoniali creati alla società direttamente derivanti dal loro operato.