Il Ministero dell’Ambiente ha precisato due aspetti riguardanti le valutazioni ambientali e i procedimenti autorizzativi per impianti energetici:
- Esenzione dalla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): l’esenzione dalle procedure di VIA si applica esclusivamente a casi specifici elencati nella normativa. Non è quindi possibile un’interpretazione estensiva che includa automaticamente tutte le aree già valutate strategicamente (VAS) e ritenute idonee per la produzione o lo stoccaggio di energia rinnovabile.
- Procedimento unico per l’autorizzazione (AU): che non è possibile iniziare il procedimento di AU senza aver prima concluso il procedimento per la VIA, a meno che questo non fosse già in corso al momento dell’introduzione delle nuove disposizioni.
In conclusione, il Ministero sottolinea l’importanza di seguire strettamente quanto previsto dalla normativa vigente senza interpretazioni che possano estenderne il campo di applicazione.
Riferimento normativo: Ministero Ambiente, interpello n.83831/2024