Mancano pochi giorni allo scattare dell’obbligo della fatturazione elettronica per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni. Com’è noto, infatti, l’obbligo si rende applicabile “alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019” (articolo 1, c. 916 della Legge 27/12/2017 n. 205).
Nonostante il tenore letterale della norma che individua i termini dell’entrata in vigore siano chiari (vedi “supra”), ci sono stati segnalati diversi dubbi soprattutto sulla base della lettura testuale di una faq pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.
E’ vero, infatti, che ad un quesito riguardante proprio l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate in una delle FAQ pubblicate sul proprio sito a fine novembre indica che: “L’obbligo di fatturazione elettronica scatta per le fatture emesse a partire dal 1.01.2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cliente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica”.
Dalla risposta sembra che la natura analogica o elettronica di una fattura emessa entro il 31 dicembre 2018 dipenda dal fatto che sia tramessa o meno nel medesimo 2018.
Al contrario, sentita a riguardo l’Agenzia delle entrate per le vie brevi, siamo in grado di confermare che così come prevede la norma, se una fattura è emessa nel 2018 nasce come cartacea e sarà considerata come tale anche se viene trasmessa al proprio cliente nel 2019, utilizzando gli attuali mezzi a disposizione per la trasmissione delle fatture cartacee (posta, mail, PEC…).