Alcune provincie della Sicilia, hanno chiesto un chiarimento circa la possibilità per i soggetti titolari di partita iva con regime fiscale agevolati dei c.d. minimi (di cui all’articolo 1 cc. da 96 e ss della Legge 244/2007), di ospitare tirocini formativi a valere sul programma Garanzia Giovani. Il quesito viene posto con l’obiettivo di chiarire, altresì, se l’avvio di tirocini formativi comporti, conseguentemente, la revoca del regime fiscale agevolato.
Considerando che si tratta di un progetto che potrebbe aiutare tanti giovani ad iniziare un loro percorso formativo, si ritiene sia importante condividere le analisi poste in essere dalla CNA finalizzare a dare una risposta al quesito specifico. Le Interpretazioni conducono alla compatibilità dell’utilizzo dei tirocini formativi relativi al programma Garanzia Giovani, sia nell’ambito dei c.d. vecchi minimi (cfr articolo 1, commi 96 e ss della legge n. 244/2007) sia nell’ambito del nuovo regime forfetario applicabile dal 1° gennaio 2015 (articolo 1, commi da 54-89 della Legge di Stabilità 2015).
A riguardo, l’articolo 1, c. 96, lett. a) n. 3 della legge n. 244/2007, prevede che per accedere o permanere nel regime di vantaggio l’imprenditore non deve aver “sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) ec-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, …”
Pertanto, con riferimento al caso proposto, il primo elemento di valutazione riguarda la gratuità o meno della “prestazione”: ossia se l’imprenditore nel caso specifico abbia sostenuto delle spese per lavoro o collaborazioni. Dalla lettura del piano Garanzia Giovani attuato dalla regione Sicilia, emerge la natura assolutamente gratuita (per l’impresa), pertanto questa prima condizione appare rispettata.
L’altro elemento di valutazione è rappresentato dalla verifica che fra l’ospitante e il tirocinante non sia instaurato un rapporto di lavoro dipendente. Su questo aspetto il piano di attuazione regionale Garanzia Giovani, per atti normativi e programmatici di riferimento relativi all’attuazione della misura, fa riferimento alla “disciplina in materia di tirocini regolata dall’Accordo Stato – Regioni del 24 gennaio 2013 recante le “Linee guida in materia di tirocini”. Su questo specifico punto, nell’Accordo Stato – Regioni citato, nelle guida in materia di tirocini è previsto che “il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro”. Conseguentemente, anche questa seconda condizione appare rispettata.
Sulla base di queste premesse, nel caso proposto si ritiene che l’inserimento del tirocinante nell’impresa non rappresenti una causa ostativa alla permanenza dell’impresa nel regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 1, commi da 96 e ss della legge n. 244/2007).
In ultima analisi, è appena il caso di sottolineare che i tirocini formativi sono, a maggior ragione e per le stesse analisi, sempre ammessi anche nell’ambito della nuovo regime forfetario istituito dall’articolo 1, commi da 54 e ss della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014). Si consideri, peraltro, che nell’ambito del nuovo regime forfetario è anche ammesso il sostenimento di costi per lavoro dipendente e collaborazioni, sebbene entro il limite di 5.000 euro annui.