Con la DELIBERA N. 1179 DEL 15 novembre 2017, il Consiglio dell’Autorità, di fronte ad un’Istanza congiunta di parere di precontenzioso, ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016, ha affermato che è possibile sanare la carenza della sottoscrizione dell’offerta tecnica.
Poiché secondo la giurisprudenza «nelle gare pubbliche la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell’offerta è quella di renderla riferibile al presentatore dell’offerta vincolandolo all’impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulta in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell’Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara», per cui «ferma restando la riconducibilità dell’offerta al concorrente (che escluda l’incertezza assoluta sulla provenienza), anche ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in applicazione del principio del soccorso istruttorio, è sanabile ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità, ivi incluso l’elemento della sottoscrizione» (Così anche la Delibera n. 432 del 27 aprile 2017).