Il glifosato è un prodotto chimico utilizzato nei pesticidi – i quali sono prodotti fitosanitari – ed è uno degli erbicidi più usati nell’Unione.

Le decisioni dell’EFSA che negano l’accesso agli studi di tossicità e di cancerogenicità della sostanza attiva glifosato sono annullate

L’interesse del pubblico ad accedere alle informazioni sulle emissioni nell’ambiente è appunto non solo quello di sapere che cosa è, o prevedibilmente sarà, rilasciato nell’ambiente, ma anche quello di comprendere il modo in cui l’ambiente rischia di essere danneggiato dalle emissioni in questione.

 

Il glifosato è stato iscritto nell’elenco delle sostanze attive per un periodo che va dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2012. Tale inscrizione è stata prorogata temporaneamente fino al 31 dicembre 2015. Ai fini del rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva glifosato, la Germania, in quanto Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) un «progetto di rapporto valutativo per il rinnovo», pubblicato dall’EFSA il 12marzo 2014.

Nella causa T-716/14, il sig. Anthony C. Tweedale ha presentato all’EFSA una domanda di accesso a documenti in forza del regolamento relativo all’accesso del pubblico ai documenti (1) nonché in forza del regolamento sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni (2) (in prosieguo: il «regolamento di Aarhus»). Tale domanda verteva su due studi di tossicità: «i due “studi chiave” utilizzati per determinare la dose giornaliera ammissibile (ADI) di glifosato».

Nella causa T-329/17, le sig.re Heidi Hautala e Michèle Rivasi nonché i sig.ri Benedek Jávor e Bart Staes, membri del Parlamento europeo, hanno presentato all’EFSA una domanda di accesso a documenti in forza dei medesimi regolamenti. La loro domanda verteva sulle parti relative a «materiale, condizioni sperimentali e metodi» e a «risultati e analisi» degli studi sulla cancerogenicità del glifosato non pubblicati. Nella loro domanda, i ricorrenti hanno ricordato chel’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), nel marzo 2015, era pervenuta alla conclusione secondo cui il glifosato è potenzialmente cancerogeno e che, ciononostante, nel novembre 2015, l’esame inter pares dell’EFSA era giunto alla conclusione secondo cui il glifosato non presenta verosimilmente alcun rischio cancerogeno per l’uomo.

Nelle due cause, l’EFSA ha negato l’accesso motivando la propria decisione, tra l’altro, nel seguente modo: i) la divulgazione di tali informazioni potrebbe arrecare serio pregiudizio agli interessi commerciali e finanziari delle imprese che hanno presentato i rapporti di studi; ii) non esisteva alcun interesse pubblico prevalente alla divulgazione; iii) non esisteva alcun interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle parti degli studi alle quali i ricorrenti chiedevano accesso, atteso che tali parti non costituivano informazioni «[riguardanti] emissioni nell’ambiente» ai sensi del regolamento di Aarhus; e iv) l’EFSA ha ritenuto che l’accesso alle parti di tali studi non fosse necessario per verificare la valutazione scientifica dei rischi realizzata conformemente al regolamento relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (3).

I ricorrenti hanno quindi adito il Tribunale dell’Unione europea per chiedere l’annullamento delle decisioni di rigetto.

Con le sue sentenze, il Tribunale ricorda anzitutto la presunzione secondo cui si ritiene che la divulgazione delle informazioni «[riguardanti] emissioni nell’ambiente», ad eccezione di quelle relative alle indagini, presenti un interesse pubblico prevalente rispetto all’interesse concernente la tutela degli interessi commerciali di una determinata persona fisica o giuridica, cosicché la tutela di tali interessi commerciali non può essere opposta alla divulgazione di dette informazioni. Ciò implica che un’istituzione dell’Unione, quando riceve una domanda di accesso a un documento, non possa giustificare il suo rifiuto di divulgarlo sulla base dell’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di una determinata persona fisica o giuridica, qualora le informazioni contenute in tale documento configurino informazioni «[riguardanti] emissioninell’ambiente».

Il Tribunale esamina poi la natura delle informazioni contenute negli studi richiesti al fine di accertare se tali studi costituiscono informazioni «[riguardanti] emissioni nell’ambiente», ai sensi del regolamento di Aarhus.

Il Tribunale ritiene che una sostanza attiva contenuta nei prodotti fitosanitari, come il glifosato, sia, nell’ambito del suo utilizzo normale, destinata a essere rilasciata nell’ambiente in ragione della sua stessa funzione e le sue prevedibili emissioni, quindi, non possano essere considerate meramente ipotetiche. In ogni caso, le emissioni di glifosato non possono essere qualificate come emissioni soltanto prevedibili. Gli studi richiesti, infatti, facevano parte del fascicolo per il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva glifosato.

Al riguardo, il Tribunale constata che il glifosato è stato iscritto come sostanza attiva a decorrere dal 1o luglio 2002. A partire da tale data, il glifosato è stato autorizzato negli Stati membri ed è stato effettivamente utilizzato in prodotti fitosanitari. Il glifosato è uno degli erbicidi più usati nell’Unione. Le emissioni di glifosato nell’ambiente sono quindi reali. Detta sostanza attiva è in particolare presente sotto forma di residui nelle piante, nell’acqua e negli alimenti. Gli studi richiesti sono, di conseguenza, studi diretti a stabilire la cancerogenicità e la tossicità di una sostanza attiva che è effettivamente presente nell’ambiente.

Il Tribunale conclude che l’EFSA non può sostenere che gli studi richiesti non riguardano emissioni effettive né gli effetti di emissioni effettive.

Per quanto riguarda l’argomento dell’EFSA secondo cui un nesso con emissioni nell’ambiente non sarebbe sufficiente perché tali studi ricadano nell’ambito di applicazione del regolamento di Aarhus, il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta che la nozione di «informazioni riguardanti emissioni nell’ambiente», ai sensi del regolamento di Aarhus, non è circoscritta alle informazioni che consentono di valutare le emissioni in quanto tali, ma comprende anche le informazioni relative agli effetti di dette emissioni.

Pertanto, il pubblico deve avere accesso non solo alle informazioni sulle emissioni in quanto tali, ma anche a quelle riguardanti le conseguenze a termine più o meno lungo di dette emissioni sullo stato dell’ambiente, come gli effetti di tali emissioni sugli organismi non bersaglio. Infatti, l’interesse del pubblico ad accedere alle informazioni sulle emissioni nell’ambiente è appunto non solo quello di sapere che cosa è, o prevedibilmente sarà, rilasciato nell’ambiente, ma anche di comprendere il modo in cui l’ambiente rischia di essere danneggiato dalle emissioni in questione.

La nozione di «informazioni riguardanti emissioni nell’ambiente» deve quindi essere interpretata nel senso che essa include non solo le informazioni sulle emissioni in quanto tali, ossia le indicazioni relative alla natura, alla composizione, alla quantità, alla data e al luogo di tali emissioni, ma anche i dati relativi agli effetti a termine più o meno lungo di dette emissioni sull’ambiente. Il Tribunale conclude che gli studi richiesti devono essere considerati informazioni «[riguardanti] emissioni nell’ambiente» e che si ritiene che la loro divulgazione presenti un interesse pubblico prevalente. L’EFSA non poteva quindi negarne la divulgazione, adducendo che ciò avrebbe arrecato pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali dei proprietari degli studi richiesti.

Nella causa T-716/14 Tweedale, il Tribunale annulla la decisione impugnata nella parte in cuil’EFSA ha negato la divulgazione di tutti gli studi richiesti, ad eccezione dei nomi e delle firme delle persone ivi menzionate.

Nella causa T-329/17 Hautala e a., il Tribunale annulla la decisione impugnata nella parte incui l’EFSA ha negato l’accesso alle parti «materiale, condizioni sperimentali e metodi» e «risultati e analisi» degli studi richiesti.

(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).
(2) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).
(3) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (JO 2009, L 309, p. 1).

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possonoinvestire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto vieneannullato. L’istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.

Il testo integrale delle sentenze è disponibile ai link qui di seguito: T-716/14 e T-329/17.