Con circolare 298 del 20 novembre 2023 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie nell’ambito degli affidamenti ex art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici che disciplina le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie definite dall’art. 14 del medesimo decreto.
Il chiarimento, precisa la circolare ministeriale, fornisce interpretazione ed applicazione dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea e si pone in continuità con le semplificazioni introdotte dai decreti-legge (semplificazioni) n.76 del 2020 e n. 77 del 2021 laddove si individuavano le soglie di affidamenti al di sotto delle quali possono essere utilizzate procedure ritenute idonee a soddisfare le esigenze di celerità e semplificazione nella selezione dell’operatore economico.
Tale previsione, in applicazione del principio del ‘risultato’ di cui all’art. 1 del Codice, costituisce a sua volta attuazione del principio del ‘buon andamento’ e dei correlati principi di ‘efficienza’, ‘efficacia’ ed ‘economicità’ nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’UE.
Al contempo, afferma la circolare ministeriale, viene fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie anche negli affidamenti dei contratti di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alle soglie UE, rinvenendo la legittimità nel richiamo specifico di cui al comma 1° dell’art. 48 del Codice che, nel dettare la disciplina comune applicabile ai contratti sotto-soglia, richiama accanto al principio del risultato tutti i principi contenuti nel Titolo I della Parte I del Primo Libro del Codice.
In tal senso, l’affidamento e l’esecuzione dei contratti sottosoglia devono ispirarsi ai principi comuni che riguardano tutti gli affidamenti delle stazioni appaltanti, a prescindere dal loro importo.
Circolare MIT 298 del 20 novembre 2023