A seguito delle modifiche introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nell’ambito della disciplina del sistema sanzionatorio (cfr D.Lgs. n. 158/2015 e legge n. 190/2014)  l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare 4 marzo 2016 n. 4/E, al fine di precisare le modalità procedurali per richiedere l’applicazione del principio del “favor rei” agli atti emessi e non ancora definitivi alla data del 1° gennaio 2016. 

In particolare a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono entrate in vigore anche le disposizioni della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che prevedono la soppressione della riduzione ad un sesto delle sanzioni in caso di definizione agevolata (art. 15, comma 2-bis), degli istituti di adesione all’invito al contraddittorio (art. 5, comma 1-bis, art. 11, comma 1-bis) e di adesione ai processi verbali di constatazione (art. 5-bis) disciplinati dal decreto legislativo n. 218 del 1997.

In particolare la presente circolare precisa che sugli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2016, riferiti a violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, saranno le circostanze di fatto e di diritto a giustificare l’applicazione del “favor rei” con l’irrogazione della sanzione più favorevole.

Anche per gli atti emessi prima del 1° gennaio 2016, contenenti l’irrogazione della sanzione in base alle disposizioni ante modifica e per i quali non siano scaduti i termini per la proposizione del ricorso ovvero il giudizio avanti all’autorità giudiziaria, trova applicazione il principio del “favor rei”.

In tali casi il contribuente ha diritto al ricalcolo della sanzione eventualmente già applicata tenendo conto di quella più favorevole, a condizione che non sia definitivo il provvedimento di irrogazione della sanzione.

Per il ricalcolo della sanzione il contribuente dovrà presentare una semplice istanza dal momento che l’atto originario notificato allo stesso non sarà oggetto di sostituzione o di modifica in autotutela. La presentazione dell’istanza, in ogni caso, non sospende i termini per la proposizione del ricorso.

Per gli atti notificati entro il 31 dicembre 2015 e definiti in acquiescenza nel 2016, il contribuente ha diritto alla definizione agevolata con la riduzione ad un sesto delle sanzioni irrogate e successivamente rideterminate, considerato che la soppressione di tale riduzione (come sopra precisato) opera dal 1° gennaio 2016 e dunque non era in vigore alla data di emissione dell’atto.

In fine, per gli atti pendenti davanti alle commissioni tributarie, nei casi in cui sussistono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, gli uffici provvedono autonomamente a ricalcolare i provvedimenti a suo tempo emessi e a comunicarne l’esito sia al contribuente che all’organo di riferimento della controversia. Nelle ipotesi in cui, invece, sussistono i presupposti per l’applicazione del comma 3 del citato articolo, il ricalcolo delle sanzioni irrogate, è effettuato direttamente dagli uffici o su richiesta dell’organo giudicante.