Tra gli operatori del settore esistono comportamenti difformi in ordine al trattamento Iva da applicare alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate tramite distributori automatici a capsule/cialde.

A riguardo  la RM n. 124 del 01/08/2000 è intervenuta, in primo luogo, fissando l’equiparazione tra apparecchi funzionanti a capsule/cialde e distributori automatici funzionanti a monete o titoli equivalenti e, poi, riconoscendo l’applicazione dell’aliquota agevolata – prima al 4% e poi al 10% –  

alle somministrazioni di alimenti e bevande fornite mediante distributori automatici ovunque collocati (cfr. Tabella A, parte III, del DPR 633/72, n. 121).

Unica condizione prevista per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 10% per le  somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici, è quella che “l’acquirente della capsula/cialda sia  l’effettivo utilizzatore della stessa e quindi il consumatore finale”.

Nei casi in cui l’acquirente sia soggetto diverso dal consumatore finale,  l’aliquota Iva applicabile alle capsule/cialde nei passaggi intermedi  è quella propria del prodotto ceduto.

Ciò premesso, risultano perplessità riguardo alla corretta aliquota Iva da applicare nei casi di somministrazioni effettuate nei confronti di:

– soggetti titolari di partita Iva, che acquistano le capsule/cialde e sono “consumatori finali” relativamente alla somministrazione di bevande tramite i distributori automatici a capsule/cialde (sono quindi i soggetti che trasformano la capsula/cialda in bevanda);

– soggetti privati che acquistano le capsule/cialde in un momento successivo rispetto a quello in cui viene loro dato (a noleggio o in comodato) il distributore che eroga la bevanda.

Per conoscere il corretto trattamento ai fini IVA da applicare alle somministrazioni di bevande tramite distributori automatici effettuate nei confronti dei predetti soggetti è stata presentata, in data odierna, apposita consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate (in allegato).

A nostro avviso sembra pacifico ritenere, da una chiara lettura della predetta RM n. 124/2000, che  l’applicazione dell’aliquota agevolata IVA del 10% sia riconosciuta all’acquirente delle capsule/cialde, in tutti i casi in cui lo stesso figuri quale “consumatore finale”, inteso come effettivo utilizzatore dell’apparecchio che provvede al preventivo acquisto della cialda ed al successivo inserimento della stessa nel distributore per l’erogazione della bevanda, senza alcun riferimento alla propria natura giuridica.  

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