Sì al trattamento fiscale più favorevole per le trasferte degli edili e degli impiantisti. È la conseguenza dell’emendamento votato dalla Camera all’interno della legge di conversione del decreto fiscale (Dl n. 193/2016), che introduce una nuova interpretazione autentica delle norme in materia.
Pone così fine a una questione che dura da anni, nella quale molte aziende del settore si erano viste presentare multe salatissime per non essersi comportate secondo gli orientamenti della giurisprudenza.
Si tratta, infatti, di attività particolari nelle quali i cantieri sono di fatto la sede itinerante delle imprese. Il problema è nato con una lunga serie di sentenze della Cassazione.
In tutte queste pronunce è stato sconvolto quanto era stato affermato negli anni precedenti, individuando quale lavoratore “trasfertista” colui che ha “variabilità del luogo di lavoro”, quindi anche gli impiantisti e gli edili.
Da questa interpretazione sono scaturite alcune verifiche dell’Inps, che hanno falcidiato parecchie imprese, con richieste di migliaia di euro arretrati, sommati alle relative sanzioni.
Adesso la Camera ha finalmente corretto le incertezze degli ultimi anni. E, nella conversione del decreto fiscale, ha introdotto un articolo 7 quinquies che rimette mano alla materia dei trasfertisti.
Qui si dice che le indennità formano il reddito per il 50% solo se ricorrono tre condizioni: la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuita senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Solo in questi casi l’indennità sarà in parte tassata come se fosse reddito. A chi non ricade in questa casistica (ad esempio perché non ha un’indennità fissa in busta paga) si applica il regime del comma 5, molto più favorevole, perché prevede che l’indennità vada calcolata nel reddito solo oltre i 46,48 euro.
“Una vittoria – dichiarano i Presidenti della CNA Costruzioni Monica Pavan e della CNA Installazione Impianti Antonio Fantoni – che pone fine ad una incertezza fatale per le nostre imprese.
Un correttivo alla legge – continuano i dirigenti CNA – fondamentale per chi lavora fuori sede in cantieri.”