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Approvato il nuovo DPR dal Consiglio dei Ministri

Sì è concluso con un lieto fine il travagliato iter del decreto presidenziale di attuazione del Regolamento UE 517/2014 sugli F-gas il cui testo  originario era stato rimandato al mittente dal Consiglio di Stato che ne aveva chiesto alcune modifiche successivamente apportate dal Ministero dell’Ambiente.

Principale novità introdotta dal decreto,  che abroga il precedente DPR 43/2012, è l’istituzione d una Banca Dati,  gestita dalle Camere di Commercio, che dovrà raccogliere i dati relativi alle quantità di F-gas vendute ed utilizzate dagli operatori al fine di garantirne una maggiore tracciabilita’.

Alla Banca dati, imprese e persone certificate dovranno comunicare informazioni sulle installazioni, manutenzioni e smantellamento degli impianti contenenti F-gas che effettueranno: “Va salutata positivamente -sottolinea Carmine Battipaglia, Presidente CNA Installazione Impianti – l’introduzione di strumenti di monitoraggio circa l’uso degli f-gas in maniera da ridurre la possibilità del loro utilizzo da parte degli operatori non certificati salvaguardando diritti ed interessi delle persone e delle imprese che la certificazione l’hanno conseguita sopportando oneri economici e burocratici. Meno positivo  – prosegue Battipaglia –  che per il mantenimento della Banca Dati persone ed imprese certificate debbano versare un diritto di segreteria, che ancora  non si sa  se sarà annuale o una tantum”.

Secondo gli installatori della CNA, infatti, nel far gestire la Banca Dati alle Camere di Commercio il Ministero dell’Ambiente sta delegando ad un ente terzo un proprio compito specifico. Non si può pertanto pretendere che un servizio che dovrebbe essere pubblico e gratuito sia erogato a pagamento.

Nel  nuovo DPR sono state eliminate alcune criticità del vecchio decreto più volte evidenziate da CNA Installazione Impianti come l’obbligo della redazione di un piano di qualità secondo la norma UNI 10005 previsto dall’allegato A del vecchio DPR 43/2012, ma non dai Regolamenti europei. Da segnalare anche i tempi più congrui (30 giorni) che hanno gli operatori per inserire i dati nella Banca rispetto ad ipotesi circolate in precedenza (5 giorni).

Un aspetto che non mancheremo di evidenziare – conclude Battipaglia – è quello relativo alla richiesta che fanno diversi enti di certificazione, e che riteniamo assolutamente ingiustificata, del pagamento di un corrispettivo in caso di trasferimento della certificazione delle persone da un ente all’altro. Sono costi che a nostro avviso  assumono le caratteristiche di vere e proprie penali”. Del resto, trattandosi di  una certificazione obbligatoria e non volontaria,  qualsiasi impedimento allaportabilitàdei certificati potrebbe configurarsi come una limitazione alla libertà di mercato.

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