In allegato la circolare del Ministero della Salute del 16 agosto sulle modicihe alla lista degli aromi di cui ai regolamenti europei:

2016/ 637 

EUR-Lex – 32016R0637 – EN – EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0637

 

2016/692

EUR-Lex – 32016R0692 – EN – EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0692 

 

2016/1244

EUR-Lex – 32016R1244 – EN – EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1244

 

 

Aromi

I temi di questa sezione sono a cura di: Direzione generale dell’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

  • Web editing: Cinzia Confalone, Deborah De Crinito

Gli aromi sono composti usati per conferire odore e/o sapore agli alimenti. La legislazione comunitaria e nazionale definisce diversi tipi di aromi:

  1. aromi naturali, natural-identici ed aromi artificiali
  2. preparazioni aromatiche di piante o di origine animale
  3. aromatizzanti di trasformazione che sviluppano aromi dopo riscaldamento
  4. aromi di fumo o di affumicatura.

In Italia la regolamentazione degli aromi discende dalla Legge 30 aprile 1962, n. 283, che assegna al Ministero della sanità (ora Ministero della Salute) il compito di dettare disposizioni in merito agli additivi tra cui erano collocati allora gli aromi. 
Infatti con il decreto del Ministro della sanità 31 marzo 1965, che disciplinava gli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, erano state fissate anche le regole per l’aromatizzazione degli alimenti. 
Successivamente, a seguito dell’evoluzione della normativa comunitaria, gli aromi sono stati disciplinati da disposizioni specifiche che, individuano il Ministro della Salute, quale responsabile della decretazione in materia.

Allo stato attuale il settore degli aromi è armonizzato solo parzialmente con le disposizioni di cui alla direttiva 88/388/CE che stabilisce la definizione di aroma, le norme generali per il loro uso, le prescrizioni per l’etichettatura ed i tenori massimi delle sostanze che presentano un rischio per la salute (decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107).
Infatti, non è ancora disponibile un elenco comunitario degli aromi ed ogni Stato membro continua ad applicare le proprie disposizioni nazionali, che in Italia sono contenute nel decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107 (Attuazione delle direttive comunitarie 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione).

Il nuovo Regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce che nell’elenco comunitario degli aromi e dei materiali di base saranno inserite le sostanze aromatizzanti presenti nel repertorio di cui alla decisione 1999/217/CE e le sostanze aromatizzanti non incluse nel programma di valutazione di cui al regolamento del 1996 n. 2232.

Al fine di fornire una corretta informazione ai consumatori il nuovo regolamento detta, fra l’altro, disposizioni specifiche per l’uso del termine di “aroma naturale”. In particolare, se sull’etichetta di un prodotto alimentare è usato nell’elenco degli ingredienti il termine naturale per designare un aroma, i componenti aromatizzanti utilizzati devono essere di origine naturale almeno per il 95% (p/p), mentre il restante 5% può essere usato soltanto per standardizzare o per conferire, ad esempio una nota più fresca, pungente, matura o acerba all’aroma (articoli 16 e 29 del regolamento (CE) n. 1334/2008).
Il consumatore deve essere anche informato se il sapore affumicato degli alimenti sia ottenuto attraverso l’impiego di aromatizzanti di affumicatura o sia raggiunto con l’ausilio di fumo fresco.

A partire dal 22 aprile 2013 l’elenco comunitario delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base consentiti nella produzione dei prodotti alimentari sarà l’unico riferimento per l’industria alimentare e per i consumatori.

Per approfondire consulta:

  • l’elenco della normativa di riferimento
  • la nota n. 275 dell’8 gennaio 2016 – Modifica della lista comunitaria di aromi di cui al regolamento UE n.872/2012. Chiarimenti
  • il Regolamento (UE) 2016/55 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinate sostanza aromatizzanti
  • il Regolamento (UE) 2016/54 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione della sostanza gamma-glutamil-valil-glicina nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti
  • la nota n. 33771 P del 31 agosto 2015 – Modifica della lista comunitaria di aromi di cui al regolamento UE n. 872/2012
  • la nota n. 39267 P del 16 ottobre 2015 – Modifica della lista comunitaria di aromi di cui al regolamento UE n. 872/2012
  • il Regolamento 2015/648 recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’eliminazione dall’elenco dell’Unione della sostanza aromatizzante (2E,6Z)-nonadienammide di N-etile
  • il Regolamento 2015/1102 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rimozione dall’elenco dell’Unione di determinate sostanze aromatizzanti
  • il Regolamento 2015/1760 recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’eliminazione dall’elenco dell’Unione della sostanza aromatizzante
    p-menta-1,8-dien-7-ale
  • la circolare n. 36865 del 6 novembre 2012 – Lista comunitaria di sostanze aromatizzanti  e relative misure transitorie
  • la nota ministeriale n. 444 del 10 gennaio 2014 – Regolamento di esecuzione (UE) n.1321 che istituisce un elenco dell’Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all’utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati
  • la nota ministeriale n. 1130  del 17 gennaio 2014 – Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.107. Attuazione delle direttive 88/388/CEE e  91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione.
  • il sito della normativa sanitaria per la ricerca delle singole norme.