La disposizione contenuta nell’articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) uniforma il regime fiscale applicabile ai redditi di capitale e ai redditi diversi, conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa in relazione al possesso o alla cessione di partecipazioni societarie, rendendo irrilevante la natura qualificata o meno della partecipazione.
In particolare, le modifiche prevedono che i predetti redditi siano assoggettati a tassazione nella misura del 26% (come ritenuta a titolo d’imposta per i dividendi e come imposta sostitutiva per le plusvalenze), analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate, e non più, quindi, alla tassazione progressiva IRPEF con il riconoscimento della quota di esenzione attualmente del 41,86%.
Alla luce delle modifiche apportate dalla legge di bilancio, pertanto, è previsto che il reddito d’impresa prodotto dalle società di capitali sia sottoposto a tassazione IRES del 24% nel momento in cui viene prodotto, per poi essere tassato nuovamente all’atto della distribuzione ai soci per la restante parte (€ 100 – € 24) con aliquota proporzionale del 26%, anche nelle ipotesi in cui la partecipazione al capitale sia qualificata (partecipazione superiore al 25%).
E’ bene sottolineare che la decisione di uniformare la tassazione dei redditi di capitale relativi a partecipazioni in società, considerando l’attuale tassazione proporzionale al 26%, farà emergere un ulteriore aumento di pressione fiscale su tutti i redditi di capitale relativi a partecipazioni qualificate tanto maggiore quanto più basso è l’ammontare dell’utile prodotto e distribuito, ossia quello distribuito ai soci delle piccole Srl familiari.
Oltre il danno anche la beffa. Infatti, oltre all’aumento della tassazione netta occorre anche considerare che per le Srl artigiane ci potrebbe essere un ulteriore problema di incremento della pressione fiscale indotta dalla sostanziale impossibilità di dedurre i contributi previdenziali IVS. Ciò deriva dal fatto che i contributi previdenziali sono pagati dal socio della Srl artigiana sulla base del reddito prodotto dalla società a prescindere dalla sua distribuzione. Pertanto, nelle ipotesi in cui lo stesso socio non abbia altre categorie di reddito soggette ad IRPEF, la tassazione del reddito distribuito al 26%, a titolo di imposta sostitutiva o di ritenuta, produrrebbe la sostanziale incapienza del reddito per la deduzione dei contributi previdenziali.
Al fine di evitare entrambi i problemi, le società a responsabilità limitata possono optare a decorrere dal 2018 per la tassazione del reddito per trasparenza prevista dall’articolo 116 del TUIR, che per l’applicazione dell’RI (articolo 55-bis del TUIR). In questo modo, oltre ad evitare i problemi di incremento della pressione fiscale dovuti alla tassazione proporzionale al 26% degli utili distribuiti e all’incapienza del reddito per la deduzione dei contributi previdenziali, , con la tassazione IRI, possono continuare a tassare al 24% gli utili non distribuiti e lasciati in azienda per effettuare nuovi investimenti.
Le nuove regole di tassazione entrano in vigore dal 1° gennaio 2018 per i dividendi, mentre per le plusvalenze, a partire dal 2019. Tuttavia è previsto un periodo transitorio secondo il quale gli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022, seguono le vecchie regole. Tali utili, pertanto, conservano l’attuale regime impositivo e concorrono parzialmente, a seconda del periodo in cui sono prodotti, alla formazione del reddito imponibile del contribuente, al fine di non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi appunto fino al 31 dicembre 2017.