E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 293 del 18 dicembre 2018 la Legge 17 dicembre 2018 n. 136 di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fatturazione elettronica obbligatoria.
Rinviando, per completezza espositiva, alla Circolare 14 novembre 2018, n. 2, si evidenziano le modifiche apportate in sede di conversione in legge del DL 119/2018, rispetto alle versione originaria pubblicata il 23 ottobre 2018.
E’ stata, in primo luogo, ampliata la platea dei soggetti esonerati dall’obbligo della fattura elettronica. In particolare, oltre ai soggetti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio e al regime forfetario, ai piccoli produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 7 mila euro, sono state incluse anche le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione per il regime forfettario disciplinato dalla legge 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro. L’esonero dall’obbligo di emettere la fattura elettronica è stato, altresì, esteso agli operatori sanitari (medici, farmacisti, veterinari …), ma unicamente per le operazioni effettuate nel 2019 ed i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’Iva con cadenza mensile, le deroghe alla disciplina della fatturazione elettronica che prevedono la non applicabilità delle sanzioni o, a seconda dei casi, la riduzione dell’80% della predetta sanzione, si applicano fino al 30 settembre 2019, in luogo del I semestre 2019 come originariamente previsto dal DL 119/2018.
In materia di semplificazioni amministrative e contabili collegate all’introduzione della fatturazione elettronica, si prevede che a partire dalle operazioni IVA 2020, nell’ambito di un programma di assistenza on line, basato sui dati delle operazioni acquisiti con le e-fatture e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione, in un’apposita area riservata del proprio sito internet, le bozze dei seguenti documenti:
- registro delle fatture emesse,
- registro delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati,
- liquidazione periodica Iva e dichiarazione annuale Iva.
Per i soggetti Iva che convalidano perché ritengono completi i dati forniti dall’Agenzia, ovvero integrano nel dettaglio, i dati proposti nelle bozze dei documenti, anche avvalendosi di intermediari, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti (registri di cui agli artt. 23 e 25 del DPR IVA), fatta salva la tenuta dei registri richiesti alle imprese minori in contabilità semplificata di cui all’art. 18, comma 2 del DPR 600: registro dei ricavi percepiti e delle spese sostenute nell’esercizio. Al contrario, l’obbligo di tenuta dei registri Iva permane nelle ipotesi in cui si opti per il regime semplificato basato sulle registrazioni (cfr articolo 18, comma 5 del DPR 600/73). Per maggiori dettagli sulla dichiarazione precompilata IVA, occorre comunque attendere un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con cui saranno emanate le disposizioni di attuazione.
Infine, accogliendo la richiesta avanzata anche dalla CNA, è stato attribuito ad un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze la definizione perentoria delle cause che possono consentire alle amministrazioni pubbliche destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche, ciò con l’intento di eliminare i rifiuti ingiustificati a danno di imprese e professionisti a cui si è assistito troppo frequentemente negli ultimi anni.