Dal 1 febbraio 2020, il Regno Unito è uscito formalmente dall’Unione europea ed è diventato un “paese terzo”. L’accordo di recesso, adottato alla fine di gennaio da entrambe le parti, prevede un periodo di transizione che terminerà il 31 dicembre 2020: fino a tale data, il diritto dell’UE nella sua interezza continua ad applicarsi anche nel Regno Unito.

In questo periodo di transizione, l’Ue e il Regno Unito stanno negoziando un accordo su un nuovo partenariato, prevedendo in particolare una zona di libero scambio. Tuttavia, non è certo se tale accordo sarà concluso ed entrerà in vigore alla fine del periodo di transizione. Un simile accordo creerebbe una relazione che in termini di condizioni di accesso al mercato sarà molto diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno, all’Unione doganale dell’UE e all’area IVA e accise.

Al fine di preparare tutte le parti interessate dell’Ue, e in particolare gli operatori economici, la Commissione europea ha aggiornato il proprio avviso in merito al diritto alimentare dell’Unione nell’ambito del recesso del Regno Unito. La nuova versione si divide in quattro sezioni principali:

 

  • ETICHETTATURA E INFORMAZIONI SULL’ALIMENTAZIONE, SALUTE E MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE: in questa sezione viene ribadito come le norme dell’UE sull’etichettatura degli alimenti si applicano a tutti gli alimenti immessi sul mercato dell’UE, indipendentemente dal luogo di produzione dell’alimento e come, alla fine del periodo di transizione, tali regole dovranno continuare ad essere rispettare. Tuttavia, in alcuni casi, legislazione alimentare dell’UE potrebbe richiedere modifiche dell’etichettatura degli alimenti rispetto alla pratica di etichettatura degli alimenti originari del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione.

 

  • INGREDIENTI ALIMENTARI, COMPOSIZIONE ALIMENTARE, CONTAMINANTI E LIMITI DEI RESIDUI, MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI: la sezione conferma come il diritto dell’Ue in materia di ingredienti alimentari e composizione degli alimenti, nonché le norme che stabiliscono i limiti per contaminanti e residui negli alimenti, si applicheranno a tutti i prodotti alimentari immessi sul mercato dell’Ue, indipendentemente dal luogo di produzione, anche in seguito alla fine del periodo di transizione; ciò vale anche per i materiali a contatto con gli alimenti.

 

  • REQUISITI PER GLI OPERATORI DELLE IMPRESE ALIMENTARI NELLA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE DELL’UNIONE ATTRAVERSO UNO STATO MEMBRO DELL’UE: l’avviso indica come, sebbene in alcuni casi la legislazione alimentare dell’Ue imponga obblighi legati al luogo di stabilimento di determinati operatori, alla fine del periodo di transizione gli stabilimenti del Regno Unito non saranno più soggetti a tali requisiti. Ciò riguarda le richieste di autorizzazione per l’inserimento nel mercato di alimenti e mangimi geneticamente modificati, e materiali che entrano in contatto con gli alimenti. Anche alcune autorizzazioni che richiedono la presentazione di una richiesta per tramite dell’autorità pubblica competente non saranno più possibili per tramite dell’autorità del Regno Unito, come ad esempio le indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

 

  • REGOLE DI PRODUZIONE ALIMENTARE/NORME SULL’IGIENE ALIMENTARE, IRRADIAZIONE ALIMENTARE, MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI, NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE, CERTIFICATI DI CATTURA (PRODOTTI DELLA PESCA): nella sezione viene indicato come la legislazione alimentare comunitaria stabilisca norme per la produzione di alimenti nell’UE e nei paesi terzi, qualora un alimento venga immesso sul mercato interno, prevedendo controlli specifici all’ingresso. In questo senso, vengono indicate le regole che subiranno alcune modifiche dal cambiamento di “status” del Regno Unito per quanto riguarda gli alimenti di origine animale e non, alimenti irradiati e standard di mercato per determinati alimenti importati.

 

L’avviso riporta come, secondo l’accordo di recesso, un bene esistente e individuabile legalmente immesso sul mercato nell’UE o nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione possa essere ulteriormente reso disponibile sul mercato dell’UE o del Regno Unito, circolare tra questi due mercati fino a raggiungere l’utente finale. L’operatore economico che fa affidamento a tali disposizioni ha l’onere della prova di dimostrare, sulla base di qualsiasi documento pertinente, che il bene è stato immesso sul mercato nell’UE o nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione.

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