Biologico, approvato decreto controlli
l provvedimento ha i seguenti obiettivi:
– garantire una maggiore tutela del consumatore;
– assicurare una maggiore tutela del commercio e della concorrenza;
– semplificare e unificare in un solo testo di legge la materia dei controlli sulla produzione agricola biologica;
– rendere il sistema dei controlli più efficace anche sotto il profilo della repressione.
LE NOVITÀ PRINCIPALI
SISTEMA DEI CONTROLLI
Il decreto conferma che il Mipaaf è l’autorità competente per l’organizzazione dei controlli e che delega tali compiti ad organismi di controllo privati e autorizzati;
– l’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e la repressione frodi dei prodotti agroalimentari rilascia le autorizzazioni all’esercizio dei compiti di controllo e dunque vigila e controlla l’attività degli organismi;
– al fine di rafforzare il sistema, al Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri è attribuita, oltre all’attività di controllo sugli operatori, anche quella di vigilanza sugli organismi di controllo;
– le Regioni e le province autonome conservano ed esercitano l’attività di vigilanza e controllo negli ambiti territoriali di competenza.
NORME CONTRO IL CONFLITTO DI INTERESSI TRA CONTROLLORI E CONTROLLATI
In particolare la norma introduce meccanismi a rafforzamento della leale concorrenza e per l’eliminazione dei conflitti di interessi degli organismi di controllo. Per questo si stabilisce che:
– gli operatori del biologico non possono detenere partecipazioni societarie degli organismi di controllo,
– gli organismi di controllo non possono controllare per più di 5 anni lo stesso operatore,
– gli organismi di controllo devono garantire adeguate esperienza e competenza delle risorse umane impiegate.
– nuovi obblighi di comportamento degli organismi di controllo, che discendono dai principi di trasparenza e correttezza e conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie, con funzioni deterrenti.
BANCA DATI DELLE TRANSAZIONI BIO CONTRO LE FRODI
La norma istituisce una banca dati pubblica di tutte le transazioni commerciali del settore biologico fruibile da tutti gli operatoti del sistema, per rendere più trasparenti le transazioni e più tempestiva l’azione antifrode e maggiore la tutela dei consumatori.
L’attività di riassetto e razionalizzazione operata dal presente testo unico è consistita nella ricognizione della normativa europea e nazionale vigente in materia di controlli sulla produzione agricola con metodo biologico.
Sul piano del diritto interno e con riguardo alla normativa legislativa di rango primario, è oggi vigente il decreto legislativo 7 marzo 1995, n. 220, che reca attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico, e cioè del regolamento europeo successivamente abrogato dal vigente regolamento n. 834/2007.
Tale decreto imposta il sistema dei controlli nel settore biologico, individuando il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, quale autorità preposta al controllo e al coordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche e operando una scelta di fondo rispetto all’opzione consentita dalla normativa europea, nel senso di delegare i compiti di controllo nei confronti degli operatori del settore biologico ad organismi di diritto privato (cd. organismi di controllo), piuttosto che ad autorità pubbliche. Con riguardo, poi, alla competenza regionale, il decreto del 1995 demanda alle Regioni e province autonome la vigilanza sugli organismi di controllo ricadenti nel territorio di propria competenza.
La normativa in questione, che appare per certi versi lacunosa, risulta, da un lato, superata dalla sopravvenuta regolamentazione europea e, dall’altro, ha subìto una dichiarazione di incostituzionalità con sentenza della Corte costituzionale 24 aprile 1996, n.126, relativamente all’applicazione alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Sul piano della disciplina europea, la fonte principale in materia e, dunque, la fonte principale dello schema di decreto legislativo in esame, è il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il citato Regolamento (CEE) n. 2092/91.
Il Regolamento del 2007 stabilisce gli obiettivi e i principi comuni da applicare alla produzione biologica, con riguardo ai processi biologici, alla biodiversità, all’utilizzo dei fattori di produzione, alla tutela del suolo, all’impiego delle risorse rinnovabili, all’equilibrio ecologico, alla salute degli animali e delle piante. Stabilisce inoltre previsioni in materia di alimenti trasformati e di etichettatura.
Esso si applica a tutti gli operatori che esercitano attività in qualunque fase della produzione, preparazione e distribuzione relative ai prodotti provenienti dall’agricoltura biologica, dettando norme generali di produzione (con riguardo ad esempio al divieto di uso di OGM) e norme specifiche di produzione agricola, vegetale e animale.
In particolare, il Titolo V del Regolamento è dedicato ai controlli nel settore, dettando norme di principio agli Stati membri in tema di definizione del sistema dei controlli nazionali e, conseguentemente, alle misure da prevedere in caso di irregolarità e di infrazioni.
Per quanto concerne, poi, i soggetti istituzionalmente competenti in materia di controlli nel settore della produzione agricola e agroalimentare, l’articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha attribuito espressamente all’Ispettorato centrale repressione frodi di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, attualmente Dipartimento del Ministero, le funzioni statali di vigilanza sull’attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell’ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata (DOP e IGP). L’articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dall’articolo 8, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ha poi istituito il “Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare” che, ferme restando la dipendenza dell’Arma dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale.
Il provvedimento è adottato previa intesa della Conferenza unificata, anche se non richiesta dalla legge di delega, che prevede, invece l’espressione del parere da parte di tale organo. Al riguardo, l’intesa è stata ritenuta, comunque, necessaria in base al principio di leale collaborazione. Sul punto si è già espressa la Corte Costituzionale nella sentenza n. 126 del 24 aprile 1996.