È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del c.d. Decreto “Blocca-cessioni”. Le disposizioni sono entrate in vigore il 12/04/2023.
Di seguito, alcune delle principali misure introdotte.
Proroga “villette” (unifamiliari e plurifamiliari funzionalmente indipendenti e autonome)
Viene confermata la data del 30/09/2023 quale termine ultimo per sostenere le spese che consentono di fruire del Superbonus al 110%
Interventi in “edilizia libera” per i quali non vi è certezza della data di inizio lavori
Per tali interventi la possibilità di poter continuare ad avvalersi delle opzioni non è messa in discussione qualora, pur in assenza di inizio lavori, entro il 16/02/2023 compreso, i committenti abbiano versato acconti oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura di beni/servizi oggetto dei lavori. In assenza di acconti o di stipula di accordo vincolante, la data antecedente di tale accordo o di inizio lavori deve essere attestata mediante un’autocertificazione di atto notorio tra le parti (committente e fornitore), resa ex art. 47 del DPR 445/2000, ossia con effetti penali.
Spalma-crediti decennale
È prevista la possibilità per cessionari e fornitori di ripartire i crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi in 10 rate annuali, non solo in riferimento al Superbonus ma anche al Bonus anti-barriere 75% e al Sismabonus/Sismabonus-acquisti. Tali crediti devono derivare da Comunicazioni AE opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31/03/2023 e non devono essere stati ancora utilizzati. Per poter “spalmare” i crediti d’imposta in 10 quote occorrerà inviare specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate, sulla base di un provvedimento di prossima emanazione.
Spalma-detrazione decennale
Viene concesso ai contribuenti che hanno sostenuto spese nel corso del 2022 a titolo di Superbonus di ripartire la detrazione, su opzione, in 10 rate annuali di pari importo. L’opzione è irrevocabile e va esercitata a decorrere dal periodo d’imposta 2023, ossia nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo (mod. 730/2024 o mod. REDDITI 2024). A tal fine, pertanto, va rispettata la condizione di non inserire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022 la 1° rata (tale indicazione comporta, di conseguenza, la rateazione del Superbonus in 4 rate annuali).
Remissione in bonis
È ammesso il “ravvedimento” fino al 30/11/2023, al fine di accedere alle opzioni, qualora entro il 31/03/2023 non sia stata inviata la Comunicazione AE opzioni per le spese 2022 o per le rate residue 2020-2021. Tale possibilità riguarda anche coloro che entro il 31/03/2023 non hanno concluso un contratto di cessione o di sconto in fattura ma solo se la cessione avviene a favore di banche o altri intermediari finanziari.
Sempre in tema di remissione in bonis, tale possibilità viene estesa anche al Sismabonus/Sismabonus-acquisti rispetto all’obbligo di presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico. In relazione a tali agevolazioni antisismiche, il “ravvedimento” va posto in essere, come noto, entro la 1° dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della 1° rata di detrazione mentre, in caso di opzioni, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della Comunicazione AE opzioni.
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