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Bonus Edilizi, no visto di conformità per fatture prima del 12 novembre

Le fatture elettroniche si possono consultare online

Le fatture elettroniche si possono consultare online

Nessun obbligo di visto di conformità per i contribuenti che hanno ricevuto le fatture dal fornitore prima del 12 novembre. E’ quanto indica l’Agenzia delle Entrate che sul proprio sito ha aggiornato le FAQ già pubblicate in tema di Superbonus 110% in modo da fornire alcune prime risposte alle modifiche intervenute a norma del Decreto Antifrode che impatta anche sugli altri bonus edilizi “minori”.

Il chiarimento più atteso da parte dell’Agenzia delle Entrate riguarda i contribuenti che, prima del 12/11/2021 (data di entrata in vigore del D.L.  157/2021) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto ai relativi pagamenti a loro carico (se dovuti) ed esercitato l’opzione per la cessione o mediante la stipula di accordo tra le parti o, per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione direttamente in fattura, anche se non hanno ancora provveduto all’invio della Comunicazione per le opzioni. Per essi, l’Agenzia ha escluso l’obbligo di richiedere il visto di conformità nonché l’asseverazione, sottolineando la tutela dell’affidamento dei contribuenti in buona fede.

Per tali contribuenti, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato anche che, per consentire la trasmissione delle relative Comunicazioni per le opzioni, le procedure telematiche saranno aggiornate entro il prossimo 26 Novembre.

 

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