Per contributo a fondo perduto urgente elenco territori colpiti da terremoto

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un documento riepilogativo sulla disciplina delle opzioni (sconto in fattura e cessione) relative ai crediti d’imposta nascenti dalle detrazioni Superbonus e altri bonus edilizi “optabili”, a seguito degli ultimi atti normativi e di prassi. In particolare, vengono trattate le novità introdotte con il decreto-legge n. 11/2023 (cd. Decreto “Blocca cessioni”) che hanno comportato lo stop definitivo, salvo alcune deroghe, alla possibilità di avvalersi delle opzioni a decorrere dal 17/02/2023.

L’unico chiarimento nuovo riguarda la remissione in bonis legata all’invio delle “Comunicazioni AE opzioni”: la sanzione di 250 euro va versata per ogni Comunicazione inviata. Se, invece, il contribuente ha versato un unico importo di 250 euro riferito a più Comunicazioni tardivamente inviate oltre il termine previsto per le spese 2022 (ossia il 31/03/2023), per perfezionare la remissione in bonis il versamento delle ulteriori somme dovute può avvenire anche successivamente alla presentazione delle Comunicazioni ma entro il 30/11/2023. Ovviamente, nel frattempo la violazione non deve essere stata oggetto di constatazione da parte dell’Amministrazione finanziaria e/o non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Resta altresì inteso che, a monte, devono sussistere i presupposti sostanziali per fruire delle agevolazioni richieste.

Riferimenti: Agenzia delle Entrate, circolare n. 27/E del 7/09/2023