Con risposta a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto dubbio che derivava dalla nota n. 18 inserita nella circolare n. 19/E del 27/05/2022, in tema di sconto in fattura.
Ad esempio, in caso di opzione per lo sconto in fattura a fronte di spese per un intervento di Bonus ristrutturazione 50%, se per i lavori agevolabili vengono emesse due o più fatture non è possibile applicare percentuali di sconto diverse su ognuna di esse, pur raggiungendo il totale del 50% a titolo di percentuale di sconto ammesso. Se questa interpretazione è pacifica e logica, è l’interpretazione più letterale di tale nota che ha destato e continua a destare dubbi, perché l’intento dell’AE potrebbe sembrare quello, nell’ambito della medesima agevolazione, di non poter avere sia fatture senza sconto (fruendo della detrazione da parte del committente o dell’opzione di cessione) che fatture con lo sconto (con relativa opzione esercitata da parte del committente): ”è necessario per fruire dell’agevolazione applicare lo sconto (… ) su ognuno dei predetti documenti e pagare con bonifico bancario o postale le restanti parti”.
Detto ciò, resta una certa perplessità negli operatori; tuttavia, con il documento di prassi in commento, l’Agenzia delle Entrate ha almeno dato una certezza a tutti quei casi in cui vi è un unico fornitore che emette più fatture qualificabili come fatture in acconto e a saldo, con sconto complessivo applicato solo nella fattura a saldo.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea che il comportamento adottato dall’istante costituisce comunque un errore di fatturazione commesso e quindi ribadisce, in sostanza, quanto espresso nella nota n. 18; tuttavia, nonostante ciò, nel caso di cui all’interpello ricorrono tutti gli altri presupposti previsti dalle disposizioni di riferimento ed è altresì possibile dimostrare che l’opzione per lo sconto in fattura è stata concordata contrattualmente tra le parti, che il contratto disciplina le modalità di fatturazione delle somme corrisposte e che gli importi corrisposti sono tra loro riconciliabili attraverso l’esame congiunto dell’accordo, delle fatture e dei bonifici parlanti.
In tale evenienza, al fine di consentire la riconciliazione dei documenti e delle somme effettivamente dovute e riconosciute sotto forma di sconto, è necessario che nella fattura a saldo sia indicato l’ammontare complessivo del corrispettivo dovuto su cui calcolare lo sconto spettante, nonché l’importo già corrisposto a pagamento della/e fattura/e di acconto. L’Agenzia delle Entrate richiede anche che, a prova della non fruizione della detrazione in capo al committente sull’importo di cui alla fattura di acconto (perché già ceduta sotto forma di sconto) può tornare utile integrare, con un documento extra-contabile, tale fattura con il richiamo allo sconto concesso rispetto al complesso dei lavori realizzati.
Infine, l’Agenzia segnala che la presenza di errori quali quelli riconducibili a quello commesso dal fornitore-istante, pur non inficiando la spettanza dell’agevolazione alla luce degli elementi dimostrativi sopra illustrati, costituisce un indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio.
Riferimenti: Agenzia delle Entrate, risposta n. 238/E del 3/03/2023