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Bonus restauro immobili interesse storico

Roma, estendere la tassa di soggiorno a tutti gli operatori del turismo

Roma, estendere la tassa di soggiorno a tutti gli operatori del turismo

Con Risoluzione n 43 del 27 luglio 2022 ris-n-43-del-27-07-2022 ,  viene istituito il codice tributo per l’utilizzo in F24 del credito d’imposta per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico.

In particolare, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta, è istituito il seguente codice tributo:

Viene precisato che in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del citato decreto ministeriale, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero della Cultura e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello 3 F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero

Ricordiamo che il decreto attuativo per la fruizione del Bonus restauro immobili di interessa storico firmato iI 6 ottobre 2021 reca “Criteri e modalità di gestione e di funzionamento del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico” (di cui all’articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) e prevede la trasmissione delle domande dal 1 febbraio al 28 febbraio 2022.

come funziona e come presentare le domande, In base alle risorse disponibili nel Fondo per il restauro, alle persone fisiche

è  riconosciuto un credito d’imposta al 50% degli oneri rimasti a carico delle medesimo persone fisiche, fino ad un massimo di 100.000 euro. Il credito può essere usato in compensazione oppure è possibile cederlo (anche parzialmente) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Attenzione va prestata al fatto che

  1. il credito d’imposta spetta a condizione che l’immobile non sia utilizzato nell’esercizio di impresa.
  2. non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico
  3. non è cumulabile con la detrazione per le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate di cui all’art. 15, comma 1, lettera g) del TUIR (DPR 917/86)

Le istanze per il riconoscimento del credito d’imposta sono presentate in via telematica, dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa per la realizzazione dell’intervento conservativo.

Le domande

  1. vanno indirizzate via pec all’indirizzo fondorestauro@mailcert.beniculturali.it
  2. vanno presentate compilando il modulo di domanda indicato nel comunicato stampa del ministero del 14 dicembre 2021 

In breve, nell’istanza, sottoscritta digitalmente dal richiedente, devono essere indicati:

a) gli estremi del provvedimento di tutela;

b) copia del provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell’articolo 21 del Codice, degli interventi per i quali si chiede il riconoscimento del credito d’imposta;

c) la data di inizio e di fine dei lavori;

d) il costo complessivo dell’intervento;

e) l’elenco delle lavorazioni, ciascuna con il relativo costo, per le quali si chiede il credito d’imposta;

f) l’attestazione di effettività delle spese sostenute, secondo le modalità previste nell’articolo 5, comma 2.

Entro i dieci giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle istanze, la DG ABAP le trasmette alle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio territorialmente competenti sulla base dell’ubicazione del bene.

Attenzione va prestata al fatto che le Soprintendenze curano l’istruttoria delle istanze trasmesse, verificandone l’ammissibilità, anche in ragione dei requisiti previsti dal presente decreto.

Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione delle istanze da parte della DG ABAP, ciascuna Soprintendenza comunica alla stessa Direzione generale l’esito dell’istruttoria e indica l’ammontare complessivo delle spese ammesse al beneficio.

Entro i successivi sessanta giorni, con provvedimento del Direttore generale è riconosciuto il credito d’imposta, secondo l’ordine di presentazione delle richieste, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

La DG ABAP, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità concordate con l’Agenzia medesima, i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni o revoche intervenute, anche con riferimento alle cessioni effettuate ai sensi dell’articolo 6, comma 7

Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data del provvedimento di riconoscimento del beneficio Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione del riconoscimento dell’agevolazione. 

A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.  L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero della cultura, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Il credito d’imposta non è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici e con la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera g), del TUIR.

 i beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile. Il credito non può essere oggetto di ulteriori operazioni di cessione.

La cedibilità del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d’imposta. I cessionari del credito rispondono per l’utilizzo in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ceduto.

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