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Bozza finale del decreto urgenze Genova

Il 13 Dicembre 2018, il MIT ha condiviso con le associazioni di categoria degli autotrasportatori il Decreto attuativo che rende effettivamente fruibili  i 20 milioni di euro stanziati per l’anno 2018 a favore delle imprese di autotrasporto per  il ristoro dei maggiori costi che le stesse devono sostenere a causa del crollo del Ponte “ Morandi”  a Genova.

Come noto, il comma 3 dell’articolo 5 del  c.d. “Decreto Genova” (convertito  in Legge 16 Novembre 2018, n°130) stanzia per l’anno 2018 20 milioni di euro per il ristoro delle maggiori spese sostenute dalle imprese di autotrasporto in conseguenza dei maggiori costi sostenuti a causa del crollo del Ponte “Morandi” (per le stesse finalità, il comma 607 del DDL bilancio 2019 – A.S. n°981 – in discussione al Senato, prevede ulteriori risorse  per gli anni 2019 e 2020: 80 milioni per ciascun anno) .

La norma richiamata prevede inoltre l’emanazione di un Decreto attuativo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del “Decreto Genova”: D.L. 28 Settembre 2018, n°109 – G.U.S.G. n°226 del 28.9.2018.

L’incontro del 13 Dicembre, convocato per dare corso al disposto normativo di cui sopra, è  pertanto giunto tardivamente: il termine di 60 giorni per la predisposizione del  Decreto attuativo è scaduto il 27 Novembre 2018.

I dirigenti del MIT che hanno illustrato la “Bozza” di decreto attuativo, per il suddetto motivo, per l’esigenza di soddisfare al più presto Ie già troppo lunghe attese delle imprese e per altre circostanze che avrebbero potuto allungare ulteriormente i tempi, hanno sottolineato l’opportunità di giungere ad una condivisione del decreto attuativo entro lo stesso 13 Dicembre 2018.

Il documento è stato quindi analizzato partendo da queste premesse  e la discussione relativa ai suoi contenuti, ha dato l’esito di seguito evidenziato.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono usufruire del ristoro le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi  di cui all’articolo 40 della Legge n°298/1974 :

L. 298/74 – Art. 40 – Definizione

È trasporto di cose per conto di terzi l’attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.

PERIODO DI RIFERIMENTO

Il ristoro riguarda  i maggiori costi sostenuti nel 2018 a seguito del crollo del Ponte Morandi e quindi relativi al periodo: 14 Agosto  – 31 Dicembre 2018

Il Disposto di legge generale (D.L. N°109/2018 convertito in Legge n° 130/2018) , prevede che con il decreto attuativo vengano definiti, con riferimento al solo anno 2018, periodo 14.8.2018 – 31-12.2018 :

  • TIPOLOGIE DI SPESA AMMESSE A RISTORO
  • CRITERI E MODALITÀ PER L’EROGAZIONE A FAVORE DEGLI AUTOTRASPORTATORI

 

TIPOLOGIE DI SPESA AMMESSE A RISTORO

Le tipologie di spese ammesse a ristoro  sono le seguenti :

a. Viaggi con ORGIGINE e/o DESTINAZIONE

  • COMUNE DI GENOVA
  • PORTO DI GENOVA

b. Viaggi nel territorio nazionale  che abbiano comportato, per effetto del crollo del Ponte Morandi, la forzata percorrenza di tratti autostradali e/o stradali aggiuntivi

Sono pertanto ammesse a rimborso anche imprese che, nell’ambito di un trasporto nazionale, pur non avendo come origine-destinazione comune e/o porto di Genova,   sono costrette ad effettuare percorsi stradali e/o autostradali aggiuntivi rispetto a quanto effettuavano o avrebbero effettuato se non si  fosse verificato il crollo del Ponte “Morandi”

CRITERI PER L’EROGAZIONE DEL  RISTORO

In merito ai criteri e modalità per l’erogazione del ristoro a favore degli autotrasportatori,  si è convenuto sulla proposta del MIT che prevede, quale parametro della misura di indennizzo,  un IMPORTO UNITARIO di 20 euro/viaggio derivante  dalla suddivisione delle risorse complessivamente stanziate, 20 milioni di euro,  per il numero totale dei Viaggi che interessano le aree urbane ed il nodo portuale stimati in “almeno un milione” (500.000/gg che interessano il nodo portuale – altrettanti che riguardano l’area urbana di Genova):

€ 20.000.000 :  1.000.000 di viaggi  = € 20,00 / viaggio

Una individuazione analitica, avrebbe potuto prestarsi a potenziali maggiori  parzialità  e criticità , per tale motivo si è convenuto all’unanimità su tale soluzione  forfetaria che, chiaramente, se i viaggi si dimostrassero inferiori al numero sopra stimato, vedrebbe aumentato l’importo unitario.

Per l’individuazione del numero dei  viaggi (da moltiplicare per l’importo unitario di 20 euro), è stato introdotto un coefficiente moltiplicativo pari a 1,5 : da applicare ESCLUSIVAMENTE ai viaggi  con destinazione il Comune di Genova  e che comportino un numero di  consegne superiori a 5.  

In estrema sintesi, nei casi dove la congestione dell’area urbana aumenta considerevolmente i tempi della distribuzione urbana,  ogni due viaggi ,  se ne riconosce uno in più :  viaggi 2  X   1,5  = 3 Viaggi

In ogni caso, non può essere riconosciuto,  un numero superiore a 5 viaggi al giorno per ogni automezzo.

Il tetto massimo dei viaggi rimborsabili giornalmente, vale anche  per  il numero dei viaggi ottenuti applicando il moltiplicatore  di 1,5  :

1,5 X 5 viaggi = 7,5  = Max  5 viaggi  rimborsabili

Per ogni altro aspetto ed approfondimento, si rinvia al testo del Decreto attuativo (allegato)  che, si ricorda , NON HA VALIDITÀ SINO A QUANDO NON VERRÀ UFFICIALMENTE PUBBLICATO .

Nel riservarci  di fornire  eventuali ed ulteriori informazioni-precisazioni, in attesa della firma del Ministro  e della relativa pubblicazione del decreto attuativo de quo, si invitano le imprese ad iniziare a reperire la documentazione di viaggio da allegare alle domande.

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