Celiachia. Pubblicato Decreto Ministeriale che adegua normativa a nuovo Regolamento Europeo

Il decreto adotta le nuove diciture introdotte dall’Europa “senza glutine, specificamente formulato per celiaci” o “senza glutine, specificamente formulato per persone intolleranti al glutine”, che consentiranno a partire dal 20 Luglio agli alimenti senza glutine destinati ai celiaci di accedere al Registro Nazionale degli Alimenti erogabili. 

Pubblicato il Decreto Ministeriale del 17 maggio 2016 ‘Assistenza sanitaria integrativa per i prodotti inclusi nel campo di applicazione del regolamento (UE) 609/2013 e per i prodotti alimentari destinati ai celiaci e modifiche al decreto 8 giugno 2001’. Il provvedimento è stato emanato per modificare il DM dell’8 giugno del 2001 alla luce del cambio normativo dopo l’entrata in vigore del Regolamento dell’Unione Europea 609/2013che elimina gli alimenti senza glutine dal suo campo di applicazione.

Il prossimo 20 luglio entra in vigore il Regolamento 609/2013 UE che viene a porre una serie di novità in merito alla disciplina della produzione e vendita dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare, compresi quelli per celiaci.

 

Innanzitutto viene ad abrogare tutte le normative comunitarie che disciplinano tutti quei prodotti destinati ai fini dietetici e medici compreso il Regolamento n. 41/2009 UE relativamente alla composizione ed etichettatura di prodotti alimentari senza glutine.

 

Abolisce in particolare il concetto di prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare e viene a stabilire che l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari disciplinati dal regolamento in oggetto non devono attribuire la proprietà di prevenzione, trattare o guarire una malattia umana, ma sono esclusivamente destinati alla gestione dietetica di pazienti aventi determinati problemi.

 

Presupposto ciò il riferimento alla gestione dietetica per malattia può rimanere ma non deve essere un’attribuzione di proprietà relativa alla prevenzione, al trattamento o alla cura di una malattia umana.

 

Venendo ora in modo più specifico all’argomento in oggetto, come suddetto, entreranno in vigore le nuove regole per tutti gli alimenti per celiaci; si tratta di un unico Regolamento europeo (Reg.nto 609/2013) che ha abrogato e sostituito la normativa, per alcuni giorni ancora vigente, integrato con il successivo Regolamento n. 828/2014 relativo alle prescrizioni riguardanti l’informazione ai consumatori sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti, ha determinato le condizioni di utilizzo delle note “senza glutine” e “con contenuto di glutine molto basso” nel Reg.nto 1169/2011, a partire dal 20 luglio 2016.

 

Al fine di garantire il mantenimento delle tutele riconosciute sino ad oggi sui prodotti dietetici per celiaci, il Regolamento 609/2013 prevede una chiara distinzione degli alimenti specificamente formulati per celiaci, intesi quali quegli alimenti espressamente prodotti, preparati e/o lavorati al fine di:

 

  1. Ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine;

oppure

  1. Sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi.

 

Al riguardo il Ministero della salute ha pubblicato le nuove disposizioni relative all’assistenza sanitaria per i prodotti in oggetto (DM Salute 17/05/2016): ha aggiornato le indicazioni che identificano i prodotti per celiaci erogabili dal SSN, permettendo l’adeguamento del quadro normativo italiano alle norme comunitarie anche attraverso la sostituzione del concetto di “dietetico”, abolito dal Regolamento UE/609/2013, sostituito con la dicitura “senza glutine, specificamente formulato per celiaci” o “senza glutine, specificamente formulato per persone intolleranti al glutine”.

 

In precedenza, nel 2015 il Ministero della salute medesimo aveva fornito chiarimenti in merito alla fase transitoria destinata ad esaurirsi il 20 luglio prossimo: da tale nota sembra di capire che rimane necessaria la notifica dell’etichetta del prodotto al fine del suo inserimento negli elenchi degli alimenti rimborsati.

 

Non è ancora chiaro se gli stabilimenti che producono tali prodotti debbano essere ancora riconosciuti ai sensi del Regolamento 852/04 UE.

Siamo comunque in attesa di ulteriori chiarimenti ministeriali.

 

Per quanto concernono le diciture consentite sull’assenza di glutine o sulla presenza in misura ridotta negli alimenti l’allegato del Regolamento 828/2014 UE dispone quanto segue.

 

Prescrizioni di carattere generale

 

SENZA GLUTINE

La dicitura “senza glutine” è consentita solo laddove il contenuto di glutine dell’alimento venduto al consumatore finale non sia superiore a 20 mg/kg.

 

CON CONTENUTO DI GLUTINE MOLTO BASSO

La dicitura “con contenuto di glutine molto basso” è consentita solo laddove il contenuto di glutine dell’alimento venduto al consumatore finale, consiste di uno o più ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate, specialmente lavorati per ridurre il contenuto di glutine, o contenente uno o più di tali ingredienti, non sia superiore a 100 mg/kg.

 

Prescrizioni aggiuntive per gli alimenti contenenti avena

 

L’avena contenuta in un alimento presentato come “senza glutine” o “con contenuto di glutine molto basso” deve essere stata specialmente prodotta o delle loro varietà incrociate e il suo contenuto di glutine non deve inoltre superare 20 mg/kg.

 

Di fatto non sono altro che le medesime indicazioni previste dal Regolamento 41/2009 che decadrà il 19/7/2016.

 

In attesa di informarVi in merito ad ulteriori indicazioni e/o disposizioni da parte del Ministero della salute, della Regione Emilia Romagna e dall’AUSL Modena nonché inviandoVi in allegato alcune note riassuntive relativamente ai contenuti del Regolamento 609/2013 UE e del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 111 (che potrebbe rimanere in vigore per quelle parti non disciplinate dal Reg.nto 609 e non in contrasto con quest’ultimo), cogliamo l’occasione per salutarVi cordialmente.

L’apparato normativo italiano si adegua quindi a quanto previsto dalla Ue e adotta così le nuove diciture introdotte dall’Europa “senza glutine, specificamente formulato per celiaci” o “senza glutine, specificamente formulato per persone intolleranti al glutine”, che consentiranno a partire dal 20 Luglio agli alimenti senza glutine destinati ai celiaci di accedere al Registro Nazionale degli Alimenti erogabili. Confermata in questo modo la modalità di assistenza previste per i celiaci nei Livelli Essenziali di Assistenza.