Esistono norme transitorie che hanno una logica in un quadro di coordinamento normativo ben preciso. Se cambia la norma primaria, ma la disposizione transitoria resta invariata, si viene a determinare una incoerenza che potrebbe anche vanificare la volontà del legislatore. Incoerenza che diventa ancora più evidente, se viene prevista una seconda norma transitoria che si nidifica nella prima. Questo è il caso di quanto sta avvenendo con il ddl di conversione dal decreto aiuti (articolo 14 DL 50/2022), in merito alle regole previste per la cessione dei crediti relativi a detrazioni per lavori edili. Regole che sono cambiate ben quattro volte in 5 mesi e stanno cambiando ancora in sede di conversione del decreto aiuti.
Prima del decreto aiuti le banche potevano cedere i crediti acquistati ad uno qualsiasi dei propri correntisti, ma solo dopo aver esaurito le due cessioni possibili tra gli intermediari finanziari. Norma che valeva solamente per le prime cessioni effettuate successivamente al primo maggio 2022. In questo quadro normativo è successivamente intervento l’articolo 14 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, il quale ha aperto alla possibilità per gli intermediari finanziari di cedere i crediti acquistati senza la necessità di dover aver effettuato le due cessioni previste tra gli intermediari finanziari, tuttavia restringendo l’ambito soggettivo della norma, consentendo a questi ultimi di cedere solamente ai propri correntisti professionali privati. Proprio considerando le ripetute modifiche, per evitare il moltiplicarsi di lassi temporali con applicazione di regole diverse, l’articolo 57 del medesmo DL 50/2022, prevede che queste disposizioni innovative si rendessero applicabili per le prime cessioni effettuate successivamente al 1° maggio 2022.
In questo quadro normativo si devono ora innestare le modifiche che da qui a breve saranno apportate dalla legge di conversione del DL 50/2022. In primo luogo, viene modificato l’articolo 14 del decreto aiuti prevedendo che gli intermediari finanziari possano cedere i crediti acquistati “in favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206” che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo”, in sostanza ai propri correntisti titolari di partita IVA.
Per annullare tutte le passate limitazioni alle regole per la cessione dei crediti e fare, quindi, un po’ di chiarezza tra gli operatori, oltre che per conferire un po’ di sicurezza agli intermediari che l’impianto normativo resti stabile, nell’articolo 14 del decreto è stato inserito un comma 1-bis nei quale viene stabilito chiaramente che queste nuove regole “si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Nella sostanza questa norma avrebbe fatto piazza pulita delle diverse regole per la cessione dei crediti succedutesi nel tempo, rendendosi applicabile a tutte le cessioni, beninteso sempre entro i limiti massimi di cessioni effettuabili previste dall’articolo 121 del DL 34/2020. Ossia una prima libera, poi al massimo due verso intermediari finanziari e poi una ulteriore verso i correntisti titolari di partita IVA degli intermediari finanziari.
Il problema sorge perché l’articolo 57, comma 3 dello stesso DL 50/2022, continua a dire che le disposizioni contenute nell’articolo 14, si rendono applicabili “alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.” Pertanto, da una mera lettura testuale delle due regole transitorie nidificate, l’efficacia retroattiva della norma transitoria prevista dall’articolo 14, comma 1-bis, si fermerebbe sempre al 1° maggio 2022.
Tuttavia, considerando che si tratta di una norma precedente alle modifiche apportate allo stesso articolo 14 dalla legge di conversione del decreto aiuti e che disciplina in modo diverso la stessa materia, dovrebbe ritenersi abrogata tacitamente. Certo è che la mancata abrogazione continua a gettare benzina sul fuoco dell’incertezza sulle regole per la cessione dei crediti che sta ancora oggi impendendo a molte imprese di rientrare in possesso del denaro anticipato ai propri clienti attraverso il riconoscimento dello sconto in fattura. La speranza è che in breve tempo sia abrogato il comma 3 dell’articolo 57 del DL 50/2022 ovvero che l’Agenzia delle Entrata o il MEF chiarisca che si tratta di una norma tacitamente abrogata.
Quando la produzione normativa diventa compulsiva l’errore e la dimenticanza sono sempre in agguato.