Siamo arrivati alla sesta modifica della disciplina della cessione dei crediti fiscali legati alle detrazioni per lavori edili in poco più di 5 mesi. L’ultima – prevista dal c.d. decreto “Aiuti” – nella sostanza introduce la possibilità per gli intermediari finanziari di cedere i crediti acquisiti ai propri correntisti “professionali privati”, senza dover attendere le due cessioni possibili nell’ambito degli stessi intermediari finanziari. Innovazione che, tuttavia, vedrà sempre la sua efficacia solamente con riferimento alle prime cessioni effettuate a decorrere dal 1° maggio 2022.
La questione è se le ultime modifiche consentiranno finalmente di far ripartire il mercato dei crediti fiscali da parte degli intermediari finanziari.
Per rispondere a questa domanda è opportuno analizzare l’ultima modifica che introduce due novità sostanziali: gli intermediari finanziari possono cedere i crediti acquistati dalle imprese o dai privati a un soggetto fuori dal circuito bancario senza dover effettuare obbligatoriamente i due passaggi previsti nell’ambito degli stessi intermediari finanziari; la cessione dei crediti fuori dal circuito bancario può essere effettuata solamente ai correntisti “professionali privati”.
La prima novità riduce tempi e costi dell’operazione. Questo potrebbe, pertanto, ampliare la capacità degli intermediari di acquisire i crediti fiscali. La seconda modifica, al contrario, riduce di molto la platea dei soggetti a cui gli intermediari finanziari possono cedere i crediti acquistati dal 1° maggio 2022. Infatti, mentre nella versione della norma precedente alle modifiche apportare dal decreto “Aiuti” gli intermediari finanziari potevano cedere i crediti fiscali a un qualsiasi correntista, ora le possibilità di cessione sono limitate ai soli correntisti “professionali privati”. Secondo il Regolamento Consob, a parte i “clienti professionali su richiesta” – soggetti che operano comunque nel mercato dei prodotti finanziari ovvero imprese di grandissime dimensioni – i correntisti professionali privati istituzionalmente sono identificati tra i seguenti: i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali: banche; imprese di investimento; altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; imprese di assicurazione; organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; fondi pensione e società di gestione di tali fondi; negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals); altri investitori istituzionali; agenti di cambio. Rientrano in questa categoria anche le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: totale di bilancio: 20 milioni euro, fatturato netto 40 milioni, fondi propri 2 milioni.
Si tratta, in sostanza, di società di capitali di grandissime dimensioni e di soggetti che operano nei mercati finanziari. Si consideri che le imprese con più di 40 mln di fatturato in Italia sono il 0,2% del totale dei titolari di partita Iva. Ossia sono solamente circa 8.000 soggetti su circa 4 mln. Questo determinerà una forte limitazione alla capienza complessiva dei crediti acquistabili, riducendo di molto la capacità delle banche di trovare i cessionari dei crediti e, inoltre, produrrà sicuramente un aumento dei prezzi per la cessione. Le modifiche, pertanto, se per certi versi allargano la possibilità delle banche di cedere i crediti fiscali, per altri la restringono anche di molto.
Certo è che un ulteriore limite forte alla possibilità di riaprire stabilmente il mercato dei crediti fiscali da parte degli intermediari finanziari è rappresentata dalla conferma che questi nuovi criteri saranno applicati esclusivamente con riferimento ai crediti relativi alle prime cessioni effettuate successivamente al 1° maggio 2022. Limitazione che non consentirà agli intermediari finanziari di “svuotare” l’ammontare importante dei crediti fiscali acquistati durante il 2021.