Con una recente circolare (5/E del 19 Febbraio u.s.) l’Agenzia delle Entrate ha fornito utili chiarimenti in merito all’agevolazione prevista dall’art. 18 del decreto legge n. 91 del 2014 (“Decreto competitività”).
Ripercorrendo in sintesi la norma, questa agevola gli investimenti in beni strumentali nuovi, di importo unitario uguale o superiore a 10.000 euro, compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007 (“Fabbricazione di macchinari e apparecchiature”) e realizzati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015.
A tale tipologia di investimenti la norma concede un credito d’imposta del 15% sulla parte delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, escludendo dal calcolo il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Destinatarie dell’agevolazione sono tutte le imprese, anche quelle costituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2014). In questo caso, la media aritmetica va riferita agli investimenti realizzati in tutti i periodi di imposta precedenti a quello di applicazione della norma (escludendo il periodo in cui l’investimento è stato maggiore).
Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è fruibile esclusivamente in sede di versamento di tributi e contributi. La prima quota annuale è utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento; per gli investimenti effettuati nel secondo semestre 2014, pertanto, la compensazione spettante può essere utilizzabile dal 1° Gennaio 2016.