In materia di efficienza energetica dei serramenti due sono le tipologie di limiti per il 2017:  limiti obbligatori previsti dal Decreto Requisiti Minimi, e limiti da rispettare solo per chi vuole usufruire degli incentivi fiscali.

Il DECRETO REQUISITI MINIMI, uscito ad agosto 2015 ed oggetto di FAQ da parte del Ministero dello Sviluppo Economico in estate 2016, prevede che:

  • i valori termici dei serramenti nei casi di nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti debbano essere richiesti dal progettista
  • per le riqualificazioni energetiche (tra cui la sola sostituzione di serramenti) i limiti (in W/mqK) per i serramenti sono di 2.1 in zona D, 1.9 in zona E, 1.7 in zona F.
  • i valori termici sopra citati devono essere rispettati anche per i cassonetti quando si interviene su questi ultimi (sola coibentazione o sostituzione)
  • il valore gtot deve essere rispettato quando è presente un qualsiasi sistema oscurante o schermatura solare (persiane, avvolgibili, antoni, …)

Ricordiamo  che la Regione Lombardia per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti sul proprio territorio ha anticipato i limiti (in W/mqK) che per il resto d’Italia sono previsti a partire dal 2021: dal 1° gennaio 2017 vi sarà da rispettare 1.4 per la zona E e 1.0 per la zona F.

SGRAVIO FISCALE 65%

Nella Bozza del Disegno di Legge Bilancio 2017 vengono confermati i limiti di trasmittanza termica per l’Ecobonus del 65% e prorogate di un anno sia le detrazioni del 65% che quelle del 50% per ristrutturazione. I limiti previsti (in W/mqK) sono di 2.0 in zona D, 1.8 in zona E, 1.6 in zona F.