Con la Circolare 8 marzo 2017, n. 56, in materia di Procedura di Iscrizione e Variazione Azienda. Aggiornamento del manuale di classificazione dei datori di lavoro, l’INPS dopo aver ricordato obbligo, per i datori di lavoro, di comunicare i dati relativi alle unità produttive, si sofferma e fornisce alcuni chiarimenti sul Concetto di Unità produttiva:
«In merito al concetto di unità produttiva e sulle differenze con quello di unità operativa, si richiamano di seguito le precisazioni fornite nel punto 2.1 della circolare n. 9 del 19/1/2017 (in materia di Trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n.148). In particolare, si ribadisce che l’unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano un’organizzazione autonoma.
Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.
Di seguito, si ribadiscono gli indicatori delle caratteristiche che l’unità produttiva deve possedere e che devono essere oggetto di autocertificazione da parte delle aziende, in sede di iscrizione in anagrafica aziende.
A parziale modifica di quanto disciplinato in materia dalla circolare n. 139 del 2016 [del 1 agosto 2016, vedi punto 5. Unità produttiva – N.d.R.], si precisa che con l’autocertificazione dell’autonomia organizzativa l’azienda dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione
di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con tali accezioni il plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell’unità.
Con l’autocertificazione dell’idoneità a realizzare l’intero ciclo produttivo, o una fase completa di esso, l’azienda dichiara sotto la propria responsabilità che il plesso organizzativo esplica, in tutto o in parte, l’attività di produzione di beni o servizi dell’impresa medesima, della quale
costituisce elemento organizzativo, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai generali fini dell’impresa, sia rispetto ad una fase completa dell’attività produttiva della stessa.
Infine, l’unità produttiva deve avere maestranze adibite in via continuativa.
In caso di cantieri edilizi e affini (compresa l’impiantistica industriale), si richiama quanto già espresso nella citata circolare n. 9/2017 e si ribadisce che, oltre ai controlli automatizzati già svolti dalle procedure informatiche, saranno previste ulteriori verifiche su base campionaria di natura amministrativa e/o ispettiva in ordine alla effettività dei requisiti caratterizzanti l’unità produttiva.»
Alla Circolare è allegato il nuovo manuale di classificazione dei datori di lavoro, aggiornato a gennaio 2017.