ll “Decreto Salva Conti” (D.L. n. 39/2024), come convertito in legge, contiene una norma che risolve il problema dell’opzione per lo sconto in fattura e cessione del credito in caso di c.d. “CILA dormiente”. In sintesi, in raccordo con quanto previsto con il D.L. n. 11/2023, si stabilisce che con riferimento al superbonus con CILAS presentata entro il 16 febbraio 2023, le due opzioni sono ammesse solo se, entro il 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024) risulti sostenuta almeno una spesa, documentata da fattura. Così come per lavori diversi dal superbonus, l’opzione di sconto o cessione con CILA o altro titolo abilitativo presentati entro il 16 febbraio 2023, è possibile solo se entro il 30 marzo 2024 risulti sostenuta almeno una spesa, documentata da fattura.
Possono verificarsi casi particolari, come ad esempio, quello di CILA presentata entro il 16 febbraio 2023, con prima fattura spese antecedente al 30 marzo 2024 ma pagata dopo detta data. Altro caso particolare potrebbe essere quello in cui la CILA originaria è presentata, entro il 16 febbraio 2023, dal venditore dell’immobile mentre la prima fattura di spesa è emessa entro il 30 marzo 2024 verso l’acquirente.
Con il comma 5, D.L. n. 39/2024 (c.d. “Decreto Salva Conti”), convertito in Legge n. 67/2024, il legislatore stabilisce che, per gli interventi edilizi per i quali, a legislazione vigente, opera la deroga al blocco dello sconto in fattura o della cessione del credito (ovvero le eccezioni previste all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lettere a) e b), D.L. n. 11/2023), detta deroga non operi più nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente al 17 febbraio 2023 (ossia la data di entrata in vigore dello stesso D. L. n. 11/2023), non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati alla data di entrata in vigore del decreto Salva Conti medesimo (30 marzo 2024).
Si risolve, in questo modo, il c.d. problema delle CILA dormienti.
Per comprendere la nuova norma è doveroso fare un passo indietro a cosa è stato stabilito con il D.L. n. 11/2023. Con quest’ultimo, fu sancito il definitivo stop alla possibilità di optare, nel campo dei bonus edilizi, per lo sconto in fattura o cessione del credito. Allo stesso tempo, il legislatore stabilì delle deroghe, ossia casi in cui le due opzioni fossero ancora possibili. Al riguardo occorre fare distinzione tra: lavori ammessi al superbonus; lavori ammessi a bonus edilizi diversi dal superbonus.
Per le spese relative a lavori ammessi al superbonus, fu stabilito che l’opzione per sconto in fattura e cessione credito potesse ancora farsi a condizione che, entro il 16 febbraio 2023 risultasse:
- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS), qualora gli interventi siano diversi da quelli effettuati dai condomìni;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, qualora gli interventi siano effettuati dai condomìni;
- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Con riferimento a spese relative a lavori diversi dal superbonus (bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, sismabonus ordinario, ecc.), fu stabilito che le due opzioni fossero ancora possibili, a condizione che al 16 febbraio 2023:
- risultasse presentata la richiesta del titolo abilitativo (CILA o altro), se richiesto, ovvero
- per lavori in edilizia libera, risultassero già iniziati i lavori, oppure, se non ancora iniziati, risultasse già stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.
Con riferimento al bonus barriere architettoniche 75%, il D.L. n. 11/2023 non definì nessuno stop per la cessione credito e sconto in fattura. Tuttavia, a seguire, limitazioni e deroghe sono state poste con il c.d. “Decreto Salva Superbonus” (D.L. n. 212/2023) e, da ultimo, altre disposizioni in merito sono state previste con lo stesso D.L. n. 39/2024.
CILA dormiente: La soluzione
In considerazione delle deroghe alla possibilità di sconto in fattura e cessione del credito previste dal D.L. n. 11/2023, molti contribuenti hanno creato il c.d. fenomeno delle “Cila dormienti”. In sostanza, molti, pur di riservarsi la possibilità di fare l’opzione per sconto in fattura e cessione del credito hanno presentato la CILA (o altro titolo abilitativo) entro il 16 febbraio 2023 ma poi non hanno dato seguito alle spese.
Ecco, quindi, che con l’intento di evitare abusi e a garantire una maggiore tracciabilità e trasparenza nelle procedure di agevolazione fiscale, con il comma 5, art. 1, D.L. n. 39/2024, si è stabilito che non è più possibile l’esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito in relazione agli interventi agevolabili con il superbonus o con altri bonus edilizi per i quali al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024), non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati, pur essendosi verificati, al 16 febbraio 2023, i requisiti previsti ed esposti in premessa.
Riferimento normativo: Decreto-legge n. 39/2024