Numero E e/o denominazione
Sinonimi
Usi consentiti
Usi vietati
E153 e/o Carbone vegetale
Nero vegetale
Tutte gli alimenti indicati nell’allegato, Parte E del regolamento UE n.1129/2011 tra cui, ad esempio, i formaggi aromatizzati non stagionati di cui alla categoria 01.7.1, le croste di formaggio commestibili di cui alla categoria 01.7.3, la mostarda di frutta di cui alla categoria 04.2.4.1, i prodotti da forno fini di cui alla categoria 07.2 etc
utti gli alimenti riportati nell’allegato, Parte A, tabella n. 2 del regolamento UE n.1129/2011 tra cui, ad esempio, il burro, il formaggio stagionato e non stagionato (non aromatizzato), il pane e prodotti simili, la pasta e gli gnocchi, gli zuccheri, i succhi e nettari di frutta, il sale, succedanei del sale, le spezie e miscugli di spezie, il miele, il malto etc
il Ministero della Salute torna sull’argomento e “specifica che la normativa vigente non fissa per tale colorante una quantità massima d’impiego ma esso può essere utilizzato alla dose “quantum satis” secondo le buone pratiche di fabbricazione, in quantità non superiore a quella necessaria per ottenere l’effetto desiderato e a condizione che i consumatori non siano indotti in errore”.
Nei diversi provvedimenti che disciplinano il settore, l’E153 come altre 15 sostanze è stato raggruppato ed indicato come Gruppo II: coloranti alimentari autorizzati quantum satis.
Di seguito una tabella riassuntiva:
Pane al carbone vegetale: “CNA Alimentare invita i panificatori a fare molta attenzione, si rischia denuncia per truffa “
E’ quanto ha affermato il Presidente Nazionale CNA Alimentare Mirco Della Vecchia dopo che 12 panificatori in Puglia sono stati denunciati per truffa per aver proposto “pane nero”
La diffusione del : “pane nero” è dovuta in parte all’aspetto estetico che abbinato ad altri cibi con colore crea un forte contrasto, ma, soprattutto, al presunto aspetto salutista. La presenza del carbone vegetale infatti favorirebbe la digeribilità e grazie alla sua capacità assorbente costituirebbe un aiuto per i disturbi gastrointestinali.
Questo aspetto viene messo in discussione dopo la recente scoperta della truffa alimentare in Puglia, dove sono stati denunciati i titolari di 12 panifici che producevano e commercializzavano pane, focaccia e bruschette al carbone vegetale con colorante E153, ossia aggiungevano all’impasto un additivo chimico, vietato dalla legge italiana ed europea.
Perché la normativa di settore non consente l’utilizzo di alcun colorante sia nella produzione di pane e prodotti simili, sia negli ingredienti utilizzati per prepararli.
CNA Alimentare chiarisce che il carbone vegetale è una sostanza classificata come additivo» e in quanto tale non può essere utilizzata nell’impasto per il pane. Poco si comprende l’utilità nell’ andare a produrre pane con il carbone vegetale quando l’Italia vanta il primato Europeo per la varietà e qualità di pani tradizionali naturali presenti pressoché in ogni comune del nostro Paese, che sono vanto dei panificatori artigianali.
. CNA Alimentare invita tutti i panificatori a non utilizzare il carbone vegetale e a seguire le indicazioni del Ministero della Salute che in una nota, ha spiegato quando si può utilizzare il carbone attivo senza incorrere in rischi per la salute
“Il carbone vegetale/attivo è una sostanza polivalente che nei prodotti alimentari può essere impiegata, fra l’altro, quale colorante (E153) o quale sostanza con una specifica
indicazione sugli effetti benefici sulla salute dei consumatori.
Il carbone attivo contribuisce la riduzione dell’eccessiva flatulenza post-prandiale. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 g di carbone attivo per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1g subito dopo il pasto.
1) E’ ammissibile la produzione di un ‘prodotto della panetteria fine’ denominato come tale, che aggiunga agli ingredienti base (acqua, lievito e farina), tra gli altri, anche il carbone vegetale come additivo colorante e nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea in materia (Reg. CE 1333/08 All. II Parte E);
2) non è ammissibile denominare come “pane” il prodotto di cui al punto 1, né fare riferimento al “pane” nella etichettatura, presentazione e pubblicità dello stesso, tanto nel caso in cui trattasi di prodotto preconfezionato quanto nel caso di prodotti sfusi (Articolo 18, Legge 580/67).
3) non è ammissibile aggiungere nella etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto di cui al punto 1 alcuna informazione che faccia riferimento agli effetti benefici del carbone vegetale per l’organismo umano, stante il chiaro impiego dello stesso esclusivamente quale additivo colorante.”
CNA Alimentare inoltre dichiara che non c’è accordo nella comunità internazionale sulla salubrità del carbone vegetale, Quello che è certo è che il carbone attivo “lega” ed elimina tutte le sostanze che incontra nel tratto gastrointestinale: rendendo quindi inefficaci anche eventuali farmaci salvavita che si siano assunti in concomitanza.