La CNA ha chiesto al Direttore Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate, di “attivare da subito le procedure necessarie affinché le imprese di autotrasporto che presentano tutti i parametri per accedere al regime premiale ad eccezione, per le ragioni sopra addotte, dell’indicatore relativo al “costo per litro del carburante consumato nel periodo d’imposta”, siano ammesse al citato regime premiale”
Infatti, in sede di applicazione per il periodo d’imposta 2015 dello studio di settore WG68U relativo al settore dell’autotrasporto, è emerso che il valore soglia dell’indicatore “costo per litro di carburante consumato nel periodo d’imposta”, definito in sede di revisione dello studio nel 2014 su base dati 2012, non è più attuale.
Ciò determina l’incorenza all’indicatore in quanto il costo medio del carburante nel 2015 è nettamente inferiore al valore soglia utilizzato nello studio. Conseguentemente, pur in presenza di congruità e coerenza a tutti gli altri indicatori, alle imprese del settore sarebbe impedita la possibilità di fruire dei benefici del sistema premiale previsto dall’art.10 del DL 201/2011.
Per le imprese in tali condizioni, si deve ritenere applicabile il regime premiale anche successivamente all’invio dei dichiarativi con l’esito incoerente di tale indicatore.
L’anomalia riscontrata su tale indicatore e segnalata dal territorio, è la riprova di un’attenzione particolare che deve essere posta sugli esiti degli studi ai fini di consentire una corretta applicazione delle regole previste da tale disposizione, che da una parte consentono una programmazione delle attività di selezione nei controlli, dall’altra un corretto riconoscimento dei benefici del premiale alle imprese “congrue e coerenti”, su cui CNA ha posto da tempo le fondamenta nell’ambito di un nuovo rapporto tra fisco e imprese.