Il problema della sicurezza stradale e della predisposizione di un apparato di regole preventive funzionali a garantire un’adeguata protezione delle persone rispetto ai gravi pericoli che possono scaturire dalla circolazione dei veicoli, è un tema riguardante tutti gli utenti della strada ma interessante in maniera particolare chi la frequenta ogni giorno perché sede operativa e itinerante del suo lavoro. Per questo c’è particolare attenzione ai lavori in corso sugli interventi relativi alla revisione del Codice della strada.
Da quanto emerge a tal proposito è condivisibile l’orientamento di un maggior rigore su provvedimenti finalizzati a contenere comportamenti che mettono a serio repentaglio la sicurezza di tutti. Sottolineiamo però la necessità di tenere nella debita considerazione un principio generale di proporzionalità tra gli operatori professionali e altri utenti della strada.
Il considerevole tempo di impegno necessario per lo svolgimento dell’attività di autotrasportatore, la conseguente esposizione ai rischi da circolazione stradale, differenzia questi operatori da un autista occasionale.
Nella previsione di inasprimento delle sanzioni è pertanto necessario tenere nella debita considerazione il fatto che un operatore professionale è quotidianamente su strada e tutti i giorni deve fare i conti con una viabilità costellata da lavori in corso, deviazioni, restringimenti, carenza di aree di sosta, tempi biblici di attesa al carico/scarico, stalli dedicati al carico/scarico delle merci sistematicamente occupate dal parcheggio selvaggio che regna nei centri urbani e così via.
In queste condizioni, è facile incappare in decurtazioni dei punti della patente per cause non direttamente imputabili alle imprese di autotrasporto.
Sarebbe pertanto veramente paradossale che, nelle modifiche al Codice della strada, senza considerare queste realistiche e ineludibili circostanze, venisse introdotto il nuovo principio della” sospensione breve” della patente di guida da sette a quindici giorni, un disposto che scatterebbe nel caso di superamento dei tempi di guida e riposo, qualora il punteggio attribuito sulla patente di guida / Carta di qualificazione del conducente risultasse inferiore a venti punti.
Auspichiamo vivamente, quindi, che prevalga il buon senso escludendo la violazione della durata dei tempi di guida e di riposo dall’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Patrizio Ricci