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Codice di Navigazione: requisiti per il rilascio dei Titoli per la navigazione Costiera

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che disciplina la modalità di trasformazione delle abilitazioni per la navigazione nazionale costiera in Titoli.

Dal 15 dicembre i lavoratori marittimi in possesso di specifiche abilitazioni hanno diritto alla trasformazione della propria abilitazione in Titoli per la navigazione nazionale costiera.

A tal fine, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del decreto, devono richiedere la registrazione di tale trasformazione sul proprio libretto di navigazione, a cura della Capitaneria di porto di iscrizione, previa restituzione del certificato antifrode. Gli uffici della CNA sono a disposizione dei marittimi che necessitano supporto relativamente alla procedura di trasformazione.

Le nuove disposizioni si applicano ai lavoratori marittimi in possesso delle abilitazioni rilasciate ai sensi del DM Trasporti 6 settembre 2011: Abilitazioni di coperta, Abilitazioni di macchina, Ufficiale di coperta, Primo ufficiale, Comandante, su navi di stazza tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri, Comandante per la navigazione litoranea, Ufficiale di macchina, Direttore di macchina, su navi con apparato motore principale fino a 750 KW.

Per «navigazione nazionale costiera» si intende la navigazione tra porti del medesimo Stato, in cui la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa; per «navigazione internazionale costiera»: si intende la navigazione tra porti appartenenti a Stati diversi, in cui la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa.

Rimane esclusa dalle nuove disposizioni la navigazione internazionale costiera: per il conseguimento dei certificati di competenza per la navigazione internazionale, compresa la navigazione internazionale costiera, si continua ad applicare il DM Trasporti 25 luglio 2016.

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