E’ stata sottoposta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate una consulenza giuridica relativa alla corretta applicazione del ravvedimento operoso nelle ipotesi di omesso versamento di un debito Iva periodico, regolarizzato entro il termine di presentazione della dichiarazione attinente all’anno di commissione della violazione.

Secondo la tesi della CNA, il versamento dell’imposta dovuta per regolarizzare la violazione può avvenire utilizzando i crediti Iva maturati nei mesi o trimestri successivi e versando l’eventuale differenza come saldo da dichiarazione annuale (si veda consulenza allegata).

Si tenga conto che la procedura di ravvedimento operoso per cui si chiede la condivisione dell’Agenzia delle Entrate, oltre ad essere pienamente aderente al dettato normativo, consente alle imprese di evitare esborsi finanziari anticipati quando si maturano dei crediti Iva nei mesi o trimestri successivi.  

Crediti Iva che l’estensione del regime del “reverse charge” Iva e l’introduzione dello “split payment”, contribuiscono a generare. La descritta procedura di ravvedimento operoso rappresenterebbe per queste imprese una ulteriore occasione per utilizzare tali crediti, evitando di chiudere la dichiarazione annuale con un credito IVA.