Il 9 giugno u.s. il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 sulle condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
Il provvedimento mira a semplificare e chiarire il quadro normativo esistente per l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, nonché a migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti, per garantire la sicurezza e la qualità delle costruzioni nell’Unione Europea.
Sempre a questo scopo, s’istituisce il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione che, tra l’altro, coordinerà le attività delle amministrazioni competenti nel settore e determinerà gli indirizzi volti ad assicurare l’uniformità e il controllo dell’attività di certificazione e prova. Inoltre, si disciplinano gli adempimenti ai quali è sottoposto il fabbricante, sia nel caso in cui il prodotto rientri nell’ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA), e quindi non disciplinato da una norma armonizzata (perché per esempio nuovo e pertanto originale).
Sanzioni anche per i progettisti
L’articolo 20, comma 2 del Decreto Legislativo stabilisce infatti che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto all’articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011, è punito con l’ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio.”
Sanzioni per il costruttore, il Direttore dei lavori, il Direttore dell’esecuzione o il collaudatore.
Il comma 1 del medesimo articolo dispone che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all’articolo 5, comma 5 del presente decreto è punito con l’ammenda da 4.000 euro a 24.000 euro” e non più con l’arresto sino a sei mesi com’era previsto nella versione precedente del testo; “il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi”- e non più da sei mesi a tre anni – “e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio”.