I servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e quelli prestati per via elettronica (commercio elettronico diretto), resi a persone che non sono soggetti passivi IVA, sono assoggettate ad IVA con l’aliquota vigente nel paese di destinazione della prestazione, anche per chi applica il regime dei minimi di cui all’art. 27, c. 1 e 2, del D.L. n. 98/2011.

A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 28 agosto 2015, n. 75/E, che fornisce un’interpretazione estensiva delle norme applicate ai soggetti che ancora permangono nel regime dei minimi, superando, in tal modo, i precedenti chiarimenti resi nella circolare 21 giugno 2010, n. 36/E.

La nuova interpretazione, volta ad evitare di contravvenire alle regole comunitarie del versamento dell’Iva, ha riconosciuto la necessità per tali soggetti di assolvere all’IVA dovuta per le prestazioni in commento alla stessa stregua dei soggetti per i quali trova applicazione la nuova disciplina del regime forfetario (art. 1, cc. 56 e ss., della legge n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015).

Infatti, è utile ricordare che le nuove regole dettate per il regime forfetario hanno previsto espressamente (cfr. art. 1, c. 58 della legge di stabilità 2015) l’assoggettamento alle ordinarie regole di territorialità di cui alle disposizioni recate dagli articoli 7-ter e seguenti del decreto IVA (compreso il commercio elettronico diretto), fermo restando che, per i soggetti forfetari interessati, è escluso il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.

Tale posizione, se pure nel rispetto delle regole comunitarie sull’Iva, determina due importanti conseguenze negative per i soggetti che adottano il “vecchio” regime dei minimi:

  1. una rilevante complicazione per un regime semplificato, dal momento che anche per poche operazioni di basso importo questi soggetti sono tenuti ad identificarsi in ciascuno Stato membro in cui prestano i servizi di commercio elettronico diretto nei confronti di consumatori finali oppure, in alternativa, ad avvalersi del regime Mini One Stop Shop (c.d. MOSS) per versare l’Iva nei diversi Paesi membri nei quali sono acquistati i prodotti web;
  2. per le operazioni già effettuate dall’inizio dell’anno (data di entrata in vigore delle nuove regole dell’Iva sulle prestazioni di servizi) e la data di emanazione del documento di prassi in esame, l’Iva non è stata pretesa dai committenti, pertanto il versamento dell’Iva rappresenta un costo a carico del soggetto minimo che, sostanzialmente, non può in alcun modo recuperare.

Malgrado l’onere dell’adempimento non è possibile intervenire diversamente, se non con una modifica alla direttiva comunitaria sull’Iva (cfr. 2006/112/CE), che dovrebbe prevedere deroghe al versamento dell’Iva comunitaria per quei soggetti che aderiscono ad un sistema di vantaggio (vecchi minimi e nuovo forfetario), tese alla semplificazione degli adempimenti in materia di IVA.