Dal 3 settembre 2018 è entrato in funzione il registro degli operatori “compro oro” previsto dal D.lgs 92/2017,  cui necessariamente dovranno iscriversi tutti coloro che intendano svolgere attività di commercio di preziosi usati. Quindi malgrado la CNA si sia espressa sempre contraria, all’inserimento degli orafi  e di quelle attività che svolgono in via accessioria e assolutamente strumentale l’attività di Compro oro, nelle disposizioni previste dal decreto legislativo,  ad oggi corre l’obbligo informare sul rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 92/2017 e che quindi tutti gli operatori, comprese gli orafi sono tenuti a rispettare.

La CNA si augura che le proposte di modifica inserite nel decreto semplificazioni vengano accolte.

La nuova normativa si applica a tutti quelli che effettuano tale attività sia all’ingrosso che al dettaglio o come permuta, e ciò a prescindere dalla dimensione dell’esercizio commerciale, dalla sua denominazione ed anche se sia svolta solo in maniera occasionale od accessoria ad altra attività o se gli oggetti siano realizzati solo in parte con metalli preziosi.

In base alla legge, (art. 1 D.lgs. 22 maggio 1999 nr. 251) per preziosi si intendono i seguenti metalli: platino, palladio, oro e argento. Inoltre per oggetti preziosi devono intendersi quelli costituiti nella forma del prodotto finito, in tutto o in parte, dai metalli in precedenza indicati e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti) nonché quelli costituiti da ogni altra pietra che sia unita a uno o più metalli preziosi.

Le finalità prioritarie del D.lgs. 92/2017 sono quelle di garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell’utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di proventi di attività illecite.

Secondo quanto stabilito dalle norme, le iscrizioni al registro in argomento partono dal 3 settembre 2018, per gli operatori già in attività è data la possibilità di presentare la domanda di iscrizione entro il 2 ottobre 2018, termine oltre il quale in mancanza di tale richiesta, dovrà essere interrotta  l’attività di compravendita e  permuta di  preziosi  usati.

L’attività di compro oro svolta in assenza dell’iscrizione al registro degli operatori, costituirà un delitto punibile con la reclusione da  sei  mesi  a  quattro anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro. Il “registro” in argomento è tenuto e gestito dall’OAM (Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, posto sotto la vigilanza della Banca d’Italia).

 

 

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